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COMUNE DI MARTELLAGO
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Viabilità e trasporti --> Misure di limitazione al traffico
   

ORDINANZA n. 184 del 3 Novembre 2008

MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DAL 03 NOVEMBRE 2008 AL 19 DICEMBRE 2008
E DAL 7 GENNAIO 2009 AL 31 MARZO 2009

IL COMANDANTE
Considerato
" che il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11.11.2004 ha classificato i Comuni della Regione in zona A, B o C per le diverse tipologie di inquinanti ed ha effettuato una rassegna delle misure ed azioni per il risanamento ed il miglioramento della qualità dell'aria, stabilendo le misure di limitazione al traffico tra quelle "messe in atto al fine di impedire il superamento dei 35 giorni all'anno in cui le PM10 risultino eccedere l'indicatore di effetto acuto espresso dalla media giornaliera";

" che il decreto del Ministero dell'Ambiente n. 163 del 21.04.1999 individua i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

" l'esito del Tavolo Tecnico Zonale convocato e coordinato dalla Provincia di Venezia in data 06.10.2008;

" l'invio da parte della Provincia di Venezia della nota del 07.10.2008, prot. n. 67417 nella quale sono state indicate le misure da adottare per il contenimento degli inquinanti atmosferici durante la stagione 2008/2009;

" l'atto di indirizzo adottato dalla Giunta Comunale del 20.10.2008

" l'art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si prevede che i Comuni possono limitare temporaneamente la circolazione veicolare nell'ambito dei centri abitati per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

" l'art. 5 del sopraccitato decreto;

" l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

" l'art. 65 dello Statuto Comunale adottato con Deliberazione Consiliare n. 25 del 06.02.2001;

" la Determinazione del Sindaco n. 13 del 30.06.2008;

ORDINA

Sono disposte misure di limitazione al traffico nel periodo dal 3 novembre 2008 al 19 dicembre 2008 e dal 7 gennaio 2009 al 31 marzo 2009, ad esclusione dei giorni sabato e festivi anche infrasettimanali, nella porzione di territorio comunale identificata al successivo punto II, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate.


I. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI VEICOLI NON CATALIZZATI DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 per le seguenti categorie di veicoli a motore - di qualsiasi uso- a combustione interna:

Divieto di circolazione alle seguenti categorie di veicoli a motore non catalizzati dal lunedì al venerdì, dalle ore - di qualsiasi uso - a combustione interna:
a) autovetture, come individuate all'art. 54, lettera a, del D.L.gs n. 285/1992, alimentate gasolio e immatricolate prima del 1 Gennaio 1993 o comunque non rispondenti alla normativa 93/59/EEC (Euro I), salvo specifica documentazione attestante l'installazione di Filtro AntiParticolato;
b) autoveicoli, come individuati all'art. 54, lettere b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n, del D.Lgs n. 285/1992, alimentati a gasolio e immatricolati prima del 1° Ottobre 1997 o comunque non rispondenti alla normativa 91/542/EEC Stage II, salvo specifica documentazione attestante l'installazione di Filtro AntiParticolato;
c) autovetture individuate all'art. 54, lettera a del D.Lgs. n. 285/1992, alimentate a benzina e immatricolate prima del 01/01/1993 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EEC (Euro I) (non catalizzate);
d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati prima del 01/07/1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/CE.


II. AREA SOTTOPOSTA ALLE LIMITAZIONI

Le limitazioni della circolazione stradale di cui al precedente punto I si attuano nelle aree sottoriportate, indicate nella planimentria allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento:


MARTELLAGO:
VIA FAPANNI - PIAZZA BERTATI - VIA GRIMANI - VIA SCARANTE - VIA VENETO - VIA CAZZARI - VIA TRENTO - VIA BAMBANE - VIA DELLE PREE - VIA DEI MARCHI - VIA
LOMBARDIA - VIA TOSCANA - VIA LIGURIA - VIA FRIULI ( dal civico 1 al civico 23) -VIA LAZIO VIA DEI RONCONI - VIA UDINE - VIA FIRENZE - VIA MILANO


MAERNE:
PIAZZA IV NOVEMBRE - VIA RIALTO - VIA MARZENEGO - VIA LIVENZA - VIA ISONZO - VIA MOLINO - VIA TROSO DEGLI AGI - VIA ROVIEGO (dal civico 1 al civico 93 ) VIA MORO - VIA DE NICOLA - VIA EINAUDI - VIA GUARDI - VIA TURCATO - VIA STAZIONE (dal civico 1 all'intersezione con via Frassinelli) - VIA GIOTTO - VIA CANALETTO - VIA MANZONI- VIA GIORGIONE - VIA TIZIANO - VIA PALLADIO VIA TINTORETTO - VIA MANTEGNA - VIA VERONESE - VIA BERTI - VIA PAVESE - VIA SABA - VIA UNGARETTI - VIA MILANI - VIA LEVI - VIA BOVO - VIA OLMO (dal civico 1 al civico 57) - VIA SAN PIETRO - VIA DANTE - VIA PETRARCA - VIA LEOPARDI - VIA FOSCOLO - VIA TASSO.


OLMO
PIAZZA DONATORI DI SANGUE - VIA PELLICO - VIA PEPE - VIA TOTI - VIA MANIN - VIA BIXIO - VIA SAURO- VIA MARONCELLI - VIA GIOBERTI (dal civico 1 al civico 56) - VIA SPERI VIA FRASSINELLI (dal civico n. 260 alla fine ) VIA DON MINZONI - VIA CHIESA (dal civico 1 al civico 10 e dall'intersezione con via Frassinelli fino al termine )

III. ECCEZIONI

Sono escluse dai divieti di cui al precedente punto I le seguenti categorie di veicoli:
1) veicoli condotti da residenti nel Comune di Martellago nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00;

2) veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano;

3) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico).

4) veicoli con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling), nonché i veicoli in servizio di car sharing;

5) gli autobus, scuolabus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;

6) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;

7) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, compresi quelle dei partecipanti alle cerimonie stesse (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);

8) veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503), veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di questi ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, etc., riportante l'indirizzo, l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia etc, ed ogni altro elemento utile all'individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);

9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Per l'eventuale circolazione in assenza della persona che legittima il transito del veicolo, è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);

10) veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;

11) veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, degli operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, nonché dei familiari dei soggetti che usufruiscono dell'assistenza domiciliare integrata (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);

12) veicoli con targa straniera, condotti da non residenti in Italia;

13)veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza, ivi inclusi i veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs 494/96, 528/99 per sopralluoghi di carattere di urgenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);

14) veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D., del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC; i veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento;

15) veicoli di proprietà ed in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio; veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, munito di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'apertura e la chiusura dell'attività (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);

16) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d'istituto; autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;

17) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;

18) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), veicoli di lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera da cui risulti che la sede dell'azienda, dell'ente o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente servite dai mezzi pubblici di trasporto (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);

19) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;

20) veicoli dei giornalisti muniti del contrassegno rilasciato dal Comune di Martellago, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all'esercizio della professione;

21) veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri di Venezia - Ufficio Provinciale di Venezia nonché veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida;

22) veicoli convocati per le operazioni di revisione e collaudo muniti di apposita prenotazione presso l'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri di Venezia - Ufficio Provinciale di Venezia e presso le officine autorizzate, limitatamente al giorno ed al percorso necessario per il compimento delle citate operazioni;

23) veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);

24) veicoli di agenti di commercio muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa;

25) veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti e a procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;

26) gli autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il trasporto in conto proprio e/o conto terzi intestati a imprese per l'esercizio di attività commerciali, artigianali o industriali, o per il trasporto di attrezzature di lavoro, limitatamente all'esercizio della propria attività (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);

27) veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata e uscita del minore (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio) e con l'attestazione dell'orario da parte del Dirigente/Responsabile scolastico;

28) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai dell'art. 60 del C.d.S. nei limiti di quanto previsto dal citato articolo e solo se iscritti negli appositi registri tenuti da una delle associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada o da una delle associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale. La circolazione dei veicoli d'epoca dovrà essere documentata con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;

30) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa-impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo l'inizio e la fine degli allenamenti, muniti di chiara identificazione (logo della società) e di titolo autorizzatorio da documentare con le modalità previste al successivo punto V e con l'attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva;

IV. ACCERTAMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATORIO

Le categorie previste dai precedenti punti 7), 8), 9), 11), 13), 15), 18), 23), 26), 27), 28) 30) devono munirsi di titolo autorizzatorio compilando gli appositi moduli pubblicati nel sito del Comune di Martellago o in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Martellago. Il modulo, correttamente compilato in ogni parte, dovrà essere esposto in maniera visibile ed esibito gli Agenti di Polizia Stradale che ne facciano richiesta.


V. BOLLINO BLU

Le auto munite di bollino blu sono comunque soggette alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza.


VI. PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO

La presente ordinanza ha esecutività immediata e temporanea dal giorno 3 novembre 2008 al giorno 19 dicembre 2008 e dal giorno 7 gennaio 2009 al giorno 31 marzo 2009, ad eccezione del sabato e dei festivi anche infrasettimanali.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, a mezzo stampa e mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale regolamentare.
L'Ufficio Tecnico Comunale Gestione del Territorio - Manutenzione del Patrimonio provvederà a rendere nota al pubblico la presente ordinanza, mediante la collocazione di segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.n.285/92).

VII. SANZIONI

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni previste dalla presente ordinanza.
A carico dei trasgressori alle disposizioni prescritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.
A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei LL.PP. entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 37/3 comma del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e con le formalità stabilite dal regolamento.

Martellago, 3.11.2008

Il Comandante di Polizia Locale - Dott. Michele Cittadin

 

Informazioni: Comando Polizia Locale - Telefono 041 5404330

 

DOCUMENTI E MODULISTICA:

Testo dell'ordinanza (file PDF)

ALLEGATO A - Planimetria delle zone interessate dall'ordinanza (file PDF)

Modulo - autocertificazione

Modulo - portatore handicap - affetto da gravi patologie

Modulo - dichiarazione del datore di lavoro

Modulo - dichiarazione del lavoratore

Modulo - dichiarazione del genitore o persona autorizzata

Modulo - dichiarazione del responsabile/dirigente scolastico

Modulo - dichiarazione per svolgimento attività

 

 
 
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