AUTENTICAZIONE DI
COPIE
Possono essere
autenticate copie di documenti originali
sia di natura pubblica che privata. L'autenticazione
deve essere fatta da funzionari incaricati
e nella veste di pubblici ufficiali.
E' possibile autocertificare, con la forma
della dichiarazione sostitutiva dell'atto
notorio, la conformità delle copie
all'originale:
- di atti rilasciati o conservati dalla
Pubblica Amministrazione;
- di pubblicazioni, di titoli di studio
o servizio;
- di documenti fiscali di cui è
obbligatoria la conservazione.
ATTENZIONE
Non sono sostituibili da copie conformi
i certificati medici, sanitari, veterinari,
di origine, di conformità CE, di
marchi o brevetti (art. 49 D.P.R. 445/2000)
MODULISTICA
Dichiarazione
sostitutiva atto di notorietà di
conformità all'originale
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 445/2000
Articoli 18 e 19
AUTENTICAZIONE DI
FIRMA
Non è più
necessaria per le pubbliche amministrazioni
e per i gestori di pubblici servizi: è
sufficiente firmare le domande o le dichiarazioni
sostitutive davanti al dipendente addetto
a ricevere la documentazione oppure presentarle
o inviarle allegando la fotocopia di un
documento.
E' invece necessaria
l'autentica della firma per dichiarazione
sostitutive dell'atto di notorietà
da presentare a privati (in bollo) e per
le domande di riscossione di benefici
economici (pensioni o contributi) da parte
di altre persone; in questo caso l'autenticazione
deve essere fatta da funzionari incaricati
e nella veste di pubblici ufficiali.
L'autentica della
firma può essere fatta presso l'ufficio
anagrafe di qualsiasi comune presentando
un documento di identità in corso
di validità (non è quindi
necessario recarsi presso il comune di
residenza).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 445/2000
Articoli 31 e 38
DOVE RIVOLGERSI PER
L'AUTENTICAZIONE
UFFICIO AL QUALE RIVOLGERSI:
Ufficio Anagrafe
ORARIO AL PUBBLICO:
Consulta
sedi ed orari di apertura al pubblico