DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (c.d. Autocertificazione) Il cittadino che si rivolge ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di un pubblico servizio può dichiarare alcuni dati personali direttamente, anziché esibire i certificati.
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara, ed è sanzionabile penalmente in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 43 D.P.R. 445/2000)
Possono fare le dichiarazioni sostitutive i cittadini italiani, quelli dell'Unione Europea ed i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili da pubbliche amministrazioni italiane.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione sostituiscono i certificati e devono essere accettate dalle amministrazioni pubbliche o dai gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza, mentre i privati possono accettarle ma non hanno l'obbligo di farlo.
E' fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di pretendere il certificato in luogo della dichiarazione sostitutiva. La mancata accettazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
I certificati sostituibili dalle dichiarazioni sostitutive sono elencati dal Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000 agli articoli 46 e 48
Informazioni dettagliate e
modulistica online DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio i cittadini possono dichiarare tutte le condizioni, i fatti a loro conoscenza e le qualità personali non comprese nell'elenco dei certificati sostituibili dalla c.d. autocertificazione.
Queste dichiarazioni vanno firmate di fronte al dipendente addetto a riceverle oppure presentate o inviate con la fotocopia di un documento d'identità.
Se le dichiarazioni sostitutive di atto notorio vengono presentate ad un privato, deve essere autenticata la firma e deve essere assolta l'imposta di bollo.
Attenzione: alcuni gestori di servizi pubblici svolgono anche attività di tipo privato, ad esempio l'Ente Poste è tenuto ad accettare l'autocertificazione nella gestione del servizio postale ma non è tenuto a farlo nei servizi bancari, per i quali è assimilato ad un privato.
Alcuni soggetti privati possono svolgere attività in concessione (per conto di soggetti pubblici): le banche, che sono private, sono tenute ad accettare le dichiarazioni quando riscuotono il pagamento di tributi per conto di un'amministrazione e gestiscono quindi un servizio pubblico.
L'autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione.
Nella sezione Servizi Online sono disponibili alcuni
modelli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà