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Le domande più frequenti rivolte all'ufficio tributi sull'I.C.I.



Ho acquistato una casa che è la mia abitazione di residenza, devo pagare l’ICI?
L’ICI non è dovuta dal momento di richiesta della residenza anagrafica su tale immobile, mentre è necessario versare l'ICI (applicando l’aliquota del 7‰) per il periodo che intercorre dalla data di acquisto alla data della richiesta di residenza anagrafica.
Sono esclusi dall’esenzione ICI i fabbricati abitativi di categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Ville) A/9 (Castelli e palazzi eminenti).


Oltre al garage pertinenza della mia abitazione principale, possiedo un ulteriore garage.
Cosa devo fare per considerarlo pertinenza ai fini ICI?
In questo caso per tale immobile è necessario presentare la dichiarazione ICI compilandola nella parte riferita all’esenzione dei fabbricati e specificando che si tratta di un immobile da considerare come pertinenza e quindi esente ICI.
E' inoltre necessario presentare il modulo per l’attivazione della T.I.A. ad integrazione della superficie di questo immobile alla sua attuale utenza, allegando la planimetria catastale.


Possiedo un fabbricato non più rurale che è inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato.
Cosa devo fare per avere la riduzione del 50% dell'ICI?
Per avere la riduzione del 50% dell'imposta, il fabbricato deve essere nello stato di inagibilità o inabitabilità.
L'inagibilità o inabitabilità sono accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa alla perizia lei ha facoltà di presentare un'autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La perizia o la dichiarazione sostitutiva deve essere allegata alla dichiarazione ICI.
E' necessario che l'inagibilità o l'inabitabilità sussistano congiuntamente all'assenza di utilizzo.
Il comune si riserva comunque di verificare la veridicità di quanto dichiarato. La perizia o l’autocertificazione non hanno effetto retroattivo, pertanto decorrono dall’anno in cui sono state presentate.


Ho acquistato un fabbricato abitativo nella quale ho eletto la residenza anagrafica, devo presentare la dichiarazione ICI?
Nel suo caso, è stato soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI con decorrenza dall’anno d’imposta 2007.


Ho acquistato un terreno edificabile per la costruzione di una abitazione. Ho l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI?
Nel suo specifico caso, permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I..
Permane altresì l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per i casi elencati all’art. 15 del vigente regolamento ICI, nonché per le abitazioni principali concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado.


Nel Comune di Martellago sono proprietario di un’abitazione concessa in uso gratuito a mio figlio.
Cosa devo fare per usufruire dell’esenzione ICI?
Per usufruire di tale esenzione, il proprietario deve presentare (eventualmente congiuntamente con i contitolari) la dichiarazione ICI specificando nelle “annotazioni” il soggetto a cui viene concesso l’uso gratuito e il grado di parentela.
La dichiarazione ha validità per le annualità successive fino al permanere della condizione dichiarata.
Si precisa che il Comune di Martellago ha assimilato all’abitazione principale tutte le abitazioni e le loro pertinenze, concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado (assolutamente non agli affini).
Per usufruire dell’esenzione è necessario che, i concedenti in uso gratuito l’abitazione, debbono avere la piena disponibilità del bene (essere proprietari del 100%).
Altresì, l’esenzione decorre dalla data in cui il parente elegge la propria residenza anagrafica nell’abitazione occupata a titolo gratuito, pena il mancato riconoscimento dell’esenzione I.C.I.


Ho un piccolo appezzamento di terreno utilizzato ad orto (o giardino). Devo pagare l’ICI?
No, se il suo terreno è pertinenza all’abitazione principale.
Se lo stesso è utilizzato a giardino o a orto e i prodotti vengono consumati nell’ambito familiare non è soggetto al pagamento dell’imposta, previa presentazione della dichiarazione ICI indicando nella medesima, i mesi di esenzione nella casella “15 mesi esclusione…”.
Contrariamente, sono soggetti all’ICI i terreni agricoli effettivamente adibiti all'attività agricola esercitata in senso imprenditoriale (possesso di partita Iva) i cui prodotti sono destinati alla vendita o il proprietario li concede in affitto o a “terzisti” che li coltivano.


Ho dimenticato di eseguire il versamento dell’acconto ICI?
In questo caso potrà regolarizzare l’omissione mediante l’istituto del "Ravvedimento Operoso”, eseguendo un versamento con le sanzioni ed interessi ridotti, purché sia effettuato entro un anno, a condizione che, la violazione non sia già stata contestata o per le quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
Per effettuarne il calcolo potrà rivolgersi presso il nostro ufficio tributi che predisporrà anche la redazione del modello F24 necessario per eseguire il versamento presso qualunque sportello postale o bancario.


Ho eseguito un versamento ICI superiore al dovuto. Cosa devo fare per il rimborso di tale somma?
Potrà presentare all’ufficio protocollo richiesta scritta di rimborso ICI utilizzando l’apposito modulo (disponibile anche presso l’ufficio tributi o U.R.P.) allegando fotocopia delle ricevute di versamento ICI per tutti gli anni d’imposta oggetto del rimborso e specificando il motivo della richiesta.


Ho in proprietà un terreno edificabile. Come devo fare per pagare l’ICI?
Per effettuare il calcolo dell’ICI potrà rivolgersi all’ufficio tributi, possibilmente producendo copia dell’atto notarile di acquisto al fine di facilitare l’identificazione del terreno.
Nel caso si tratti di un terreno per il quale sia già stato rilasciato un permesso a costruire, è necessario produrre copia del progetto approvato.
L’ufficio tributi effettuerà i calcoli ICI, oltre a predisporre il modello F24, necessario per eseguire il versamento presso qualunque sportello postale o bancario.


Dove mi debbo rivolgere per eseguire il calcolo dell’ICI?
Con i dati necessari per il calcolo, è possibile rivolgersi a qualsiasi CAAF o Commercialista, nonché, presso il nostro Ufficio Tributi che effettua i conteggi per le seguenti fattispecie:
- terreni agricoli;
- aree edificabili;
- fabbricati ultimati da lavori edilizi ma non ancora abitazione principale per il contribuente;
- tutti gli altri fabbricati esclusi dall’esenzione di abitazione principale come ad esempio C1 (negozi), A10 (uffici), A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Ville) A/9 (Castelli e palazzi eminenti), C2, C6 e C7 non considerati pertinenze di abitazioni principali, abitazioni in locazione o sfitte, fabbricati di categoria D (sia con rendita catastale o a valore di bilancio).


Ho ricevuto dal comune un avviso di accertamento ICI. Come devo comportarmi?
Se l’avviso di accertamento risulta corretto e privo di elementi di contestazione, il pagamento dell’importo dovuto dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data della notifica, al fine di usufruire della riduzione della sanzione se prevista, utilizzando il bollettino di conto corrente postale allegato al provvedimento, presso gli sportelli postali o presso la tesoreria comunale.
Qualora riscontrasse degli oggettivi errori materiali o dati non rispondenti all’immobile o al soggetto passivo, potrà inoltrare all’ufficio tributi richiesta scritta di rettifica o annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento ICI o di accertamento con adesione debitamente motivata.
Infine, contro i suddetti avvisi, è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione.
Qualora l’ammontare degli avvisi di accertamento risultassero economicamente gravosi o la situazione reddituale del momento fosse particolarmente difficile, si può presentare una richiesta scritta motivata di rateizzazione degli importi dovuti.