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Le domande più frequenti sulla tutela e l'assistenza ai minori



Chi è il Pubblico Tutore dei Minori?
Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto è un’autorità indipendente di garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituita dalla Regione Veneto con la legge n. 42/1988.
Il Pubblico Tutore opera con azioni di:
- formazione sostegno di tutori legali di minori di età;
- promozione e diffusione di una cultura per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
- - ascolto nelle situazioni di disagio, rischio o pregiudizio di minori di età e interventi di orientamento, mediazione e consulenza;
- vigilanza sull’assistenza prestata ai minori che vivono fuori della loro famiglia di origine;
- segnlazione alle competenti autorità amministrative e giudiziarie di situazioni di rischio e pregiudizio per i minori di età;
- collaborazione con le amministrazioni pubbliche per favorire la condivisione degli obiettivi, l’assunzione delle responsabilità delle persone, delle professioni e delle istituzioni che operano per l’infanzia e per l’adolescenza, la costruzione di reti di protezione e tutela di minori.


Chi è il Tutore?
E’ la figura giuridica che il Giudice Tutelare o, in alcuni casi il Tribunale per i Minorenni, nomina al minore i cui genitori sono deceduti o che per altre cause non possono esercitare la potestà. Il Tutore è responsabile della cura del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e, qualora il minore possegga un patrimonio, ne amministra i beni. L’accudimento quotidiano del minore non spetta al tutore ma alla famiglia affidataria o alla comunità di accoglienza.


Chi è il Curatore?
Il Curatore Speciale è la figura giuridica che il Giudice, nel processo minorile, nomina al minore d’età quando vi sia un conflitto di interesse con l’esercente la potestà o comunque quando manchi chi lo rappresenti.


Cosa si intende per Segnalazione?
La comunicazione dei servizi responsabili della protezione e cura di un minore finalizzata ad informare l’autorità giudiziaria di una situazione di rischio o pregiudizio in cui egli si trova e che incide gravemente sui suoi diritti.
La legge prevede che la segnalazione alla Procura per i Minorenni è obbligatoria nei seguenti casi:
- stato di abbandono quando il minore è privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi -;
- Allontanamento in via d’emergenza e collocamento in luogo sicuro di un minore moralmente o materialmente abbandonato o cresciuto in locali insalubri o pericolosi da persona incapace di provvedere alla sua cura ed educazione -;
- Minorenne che si prostituisce;
- Minore di età straniero privo di assistenza vittima di reato di prostituzione, pornografia minorile o tratta e commercio.


Cos’è l’Affido?
L’affido Familiare si connota come una misura di protezione temporanea di allontanamento di un bambino o di un ragazzo dalla famiglia di origine che prevede la sua accoglienza in una famiglia affidataria, in quanto questa rappresenta una risorsa ed un contesto relazionale naturale e arricchente. Essa accoglie in maniera adeguata il bambino, lo cura e lo educa, mentre la sua famiglia di origine è aiutata a risolvere i problemi che hanno causato l’allontanamento temporaneo.


Cos’è l’Adozione?
In base alla legge 149/2001 e al principio del minore ad avere una famiglia, l’adozione è l’istituto giuridico per il quale si creano rapporti di filiazione tra persone non legate da vincoli di sangue. L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adattabilità dal Tribunale per i minorenni quando sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.


Chi è il Minore Straniero Non Accompagnato?
E’ il minore di età che, trovandosi per qualsiasi causa nel territorio italiano, non ha la nazionalità italiana o di un altro paese dell’Unione Europea, non ha presentato domanda di asilo e risulta privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili. Conseguentemente è necessario provvedere alla sua protezione e tutela legale nei termini previsti dalla legge (DPCM 535/1999).


Che Servizi ci sono a sostegno dei minori?
La normativa attribuisce ai Comuni la generalità delle funzioni e dei compiti relativi all’erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.
I servizi sociali sono tenuti alla presa in carico di situazioni di minori a rischio.
A livello comunale. si sono predisposte forme di sostegno ai minori e alle loro famiglie quali l’educativa domiciliare, di gruppo, di strada con minori e preadolescenti in prospettiva preventiva; ciò allo scopo di favorire una crescita armoniosa degli stessi promuovendo le loro capacità di autodeterminazione e di supportare le famiglie nel loro ruolo educativo.


Quali sono gli altri Soggetti del Territorio che si occupano di minori?
o Le Aziende Ulss provvedono agli interventi sanitari e socio-sanitari diagnostici e terapeutici rivolti sia al minore che alla sua famiglia (servizio di Neuropsichiatria Infantile, servizio di Consultorio Familiare con “Spazio Neutro” ecc. );

o La Provincia assicurano gli interventi sociali relativi ai figli minorenni riconosciuti dalla sola madre;

o Rete di Famiglie affidatarie;

o Comunità di Accoglienza per minori;

o Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica c/o il T.M. , Tribunale per i Minorenni, Giudice Tutelare, Procura della Repubblica c/o il T.O., Tribunale Ordinario);

o Centro per la Giustizia Minorile (USSM Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, Istituto Penale per i Minorenni, Centro di Prima Accoglienza);

o Le Forze di Polizia.


Che Aiuti Statali e Regionali sono stati implementati per i Minori e le Famiglie?
La L. 448/98 art. 65 prevede:
L’Assegno al Nucleo Familiare con almeno tre figli minori a carico per nuclei italiani o provenienti dall’ U.E.in base a valutazione I.S.E..

La L. 151/2001 art. 74 prevede:
Assegno di Maternità per madri italiane o provenienti dall’ U.E o madri straniere in possesso di carta di soggiono in base a valutazione I.S.E..

La L. 296/2006 art. 1 c. 1250 e 1251 lett. b) e c) DGR 3912/2008 ha messo in atto il Progetto “ Sperimentazione di iniziative per l’abbattimento dei costi di servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro”.

Contributo Regionale “Buono-Borsa di Studio previsto dalla L. 62/2000, dal DPCM 106/2001 e dalla DGR 1754/2009 per famiglie con minori redditi sulla base di valutazione ISEE al fine di sostenere l’istruzione dei propri figli per le spese di frequenza, trasporto scolastico, mensa, sussidi scolastici.

Contributo regionale “Buono-Libri” previsto dalla L. 448/1998 art. 27 , dalla L.R. 9/2005 art. 30 e dalla DGR 1755/2009 per le famiglie con minori redditi sulla base di valutazione ISEE, al fine di sostenere l’istruzione dei propri figli per le spese di acquisto libri a copertura totale o parziale.