L'esproprio è un procedimento finalizzato all’
acquisizione di aree per la realizzazione di opere di pubblica utilità.
Presupposto essenziale è l’interesse pubblico (art. 2 legge 2359/1865).
Le
fasi principali della procedura espropriativa sono:
- Approvazione del progetto con dichiarazione della Pubblica Utilità e fissazione termini di inizio e fine lavori e Procedura Espropriativa;
- Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e notifica agli interessati di deposito atti presso la Segreteria Comunale;
- Possibilità di formulare eventuali osservazioni entro i successivi 15 giorni;
- Determinazione dell'indennità provvisoria;
- Notifica dell'indennità provvisoria;
- Accettazione dell'indennità offerta;
- Mancata accettazione dell'indennità;
- Deposito somme presso Cassa Depositi e Prestiti a favore dell'espropriando (ipotesi nel caso di cui al punto 7);
- Decreto di espropriazione definitiva;
- Il procedimento espropriativo si chiude con l'emissione del Decreto di esproprio.
Nel caso di mancata accettazione dell'indennità provvisoria viene chiesta al Presidente della Provincia - Commissione Provinciale Espropri - la determinazione dell'indennità definitiva, che sarà proposta all'espropriato il quale avrà nuovamente la facoltà di rifiutare.
In quest'ultimo caso l'espropriato potrà proporre opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio.
Terminata la procedura espropriativa, o interrotta per intervenuti accordi, le somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti possono essere svincolate previa richiesta degli aventi titolo alla Provincia.
Lo
svincolo potrà avvenire solamente dopo avere accertato la proprietà dell'immobile espropriato.
Il procedimento espropriativo deve obbligatoriamente concludersi entro cinque anni dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità.