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Affido familiare

 


Disciplinato dalla L. 149/2001, che ha modificato la legge 184/1983, ha lo scopo di inserire il bambino, i cui genitori non siano in grado temporaneamente per vari motivi di occuparsi di lui, in una situazione che gli consenta una positiva esperienza di vita familiare. Rappresenta quindi uno strumento di aiuto, limitato nel tempo, a sostegno sia del minore che della sua famiglia di origine.
L'amministrazione Comunale considera l'affido un valore, perché è diritto di ogni bambino poter vivere in un ambiente familiare positivo e ritiene importante che famiglie sensibili, che ne abbiano i requisiti, si rendano disponibili ad aiutare temporaneamente altre famiglie facendo crescere una cultura di reale solidarietà.



PER INFORMAZIONI
Azienda U.L.S.S. n. 13 - Mirano - Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare Casf
Telefono 041 5795630
E-Mail: affidi.mirano@ulss13mirano.ven.it
 
 

Adozione

 


Per presentare domanda di adozione, nazionale e/o internazionale, ci si rivolge all'equipe adozioni del Distretto Sanitario del Comune di residenza.
L'equipe accompagna le coppie nel percorso dell'adozione ed è costituita da operatori specializzati dei consultori familiari distrettuali.
La modulistica necessaria, da far pervenire al Tribunale per i Minorenni, viene fornita dall'ufficio adozioni.

REQUISITI
I coniugi che decidono di adottare un minore devono:
- essere sposati da almeno 3 anni;
- essere idonei ad educare, istruire il minore, ed in grado di mantenerlo;
- avere un'età che superi di almeno 18 ma non superi più di 45 anni l'età dell'adottando.

La modulistica è reperibile nel sito internet del Tribunale per i minori

La competenza è del Tribunale per i Minorenni di Venezia.

Il Tribunale dei minorenni dispone l’esecuzione (art. 57 L. n. 184 del 1983) di adeguate indagini da effettuarsi tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza.
L’indagine deve riguardare in particolare:
a) attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare;
b) i motivi per i quali si desidera adottare un minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore.

Per quanto riguarda i servizi locali, la Asl della zona di residenza della famiglia, avvia, tramite i propri psicologi e assistenti sociali, dei colloqui preliminari; alla fine viene redatta una relazione psico-sociale riguardante i coniugi.
La pratica di adozione, così completata, viene ora considerata ai fini dell'abbinamento della coppia con un minore dichiarato in stato di abbandono. Individuate le caratteristiche della coppia che meglio può rispondere alle esigenze di quel bambino e a seguito della loro accettazione, segue l'incontro con il minore, in istituto o presso l'ospedale dove è ricoverato.

La prima fase del rapporto di adozione è quella dell'affidamento preadottivo, che dura solitamente un anno. Al termine dell'anno di affidamento preadottivo, i servizi sociali devono inviare una relazione al Tribunale per i minorenni che, preso atto della buona evoluzione del rapporto tra coppia e minore, sentito il parere del tutore del minore, dichiara l'adozione definitiva ovvero, in considerazione di eventuali difficoltà, evidenziate dalle informazioni degli stessi servizi locali, proroga l'affido disponendo gli interventi più opportuni per garantire il pieno inserimento del bambino in famiglia.
L'adottato acquista il cognome paterno ed, effettuate le trascrizioni allo stato civile, è fatto divieto a chiunque di fornire notizie e informazioni e, in particolare, all'ufficiale di stato civile e all'ufficiale di anagrafe, di produrre certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione, con sanzioni anche penali in caso di trasgressione (art. 73 L. 184/1983).

I documenti per uso adozione sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • L. n. 149 del 28 marzo 2001 "Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".
  • D.P.R. n. 492 dell'1 dicembre 1999 "Regolamento recante norme per la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476".
  • L. n. 476 del 31 dicembre 1998 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale".



PER INFORMAZIONI
Azienda U.L.S.S. n. 13 - Mirano - Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare Casf
Telefono 041 5795630
E-Mail: affidi.mirano@ulss13mirano.ven.it


oppure: Assistente Sociale del comune - Per gli orari di apertura al pubblico visita la sezione Uffici e Servizi

Tribunale per i minorenni -

Dipartimento delle politiche per la famiglia (per le adozioni internazionali) numero verde 800 002 393, "Linea Cai - per la comunicazione, l'ascolto e l'informazione"