Trattasi di un’erogazione economica mensile di durata determinata predisposta con fondi provinciali a favore del mono-genitore che si occupa della cura dei figli in tenera età, che si trovi in condizione di difficoltà socio- economica.
REQUISITI
- essere mono-genitore residente nel comune
- essere in situazione di bisogno socio-economico
- essere privi di una rete familiare in grado di sostenere economicamente ( art. 433 del C.C.)
MODULISTICA
La domanda di contributo di assistenza a minore riconosciuto da un solo genitore, va presentata all’assistente sociale nei giorni di ricevimento del pubblico.
In tale occasione, previo primo colloquio, verranno fornite le informazioni e l’indicazioni sulla documentazione da allegare alla domanda.
ALLEGATI
- Documentazione attestante la situazione di difficoltà socio-economica;
- Attestazione I.S.E.E.
- Fotocopia documento valido d’identità e per gli stranieri il possesso di regolare permesso o carta di soggiorno
La domanda va consegnata all’ufficio Servizi Sociali nei giorni di ricevimento al pubblico.
TERMINE PER LA RICHISTA
La maggiore età del figlio
Il Servizio Sociale Comunale è tenuto a verificare i requisiti della domanda e definire il progetto d’intervento individualizzato che verrà poi inviato alla Provincia per l’approvazione.
L'istruttoria è a cura dell'Assistente Sociale
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- DPR 616/77
- D.Lgs112/98
- Legge Regione del Veneto 55/82
- Legge 328/2000
- Protocollo d’Intesa con la Provincia di Venezia
- Regolamento comunale di riferimento
- Regolamento generale per la concessione di contributi economici finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone, enti ed associazioni, Delibera C.C 14/95 e successive modifiche