

Coloro che hanno intenzione di sposarsi, con rito civile o religioso, devono richiedere la pubblicazione di matrimonio.
La pubblicazione di matrimonio necessita di due fasi:
Fase istruttoria
Gli sposi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi, per l'avvio del procedimento.
La comunicazione dei dati relativi a ciascuno degli sposi può avvenire utilizzando il modello riportato al paragrafo Modulistica (modello compilazione per sposi)
L'ufficiale di stato civile provvede all'acquisizione dei documenti necessari per le pubblicazioni di matrimonio.
Al momento della consegna del modello per la richiesta di pubblicazioni è necessario concordare con l’ufficio di stato civile la data delle pubblicazioni matrimoniali.
Pubblicazione
Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico o procura speciale devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni.
In tale sede viene concordata la data del matrimonio civile.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE A SECONDA DEI SEGUENTI CASI:
Matrimonio religioso:
richiesta di pubblicazione del parroco e del ministro di culto.
Sposi minorenni:
decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Venezia.
Sposa vedova da meno di 300 giorni:
dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
Sposa divorziata da meno di 300 giorni:
sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile.
Sposi stranieri:
• per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia), certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia;
• per i cittadini australiani, norvegesi e statunitensi - consultare il testo "Matrimonio dei cittadini stranieri in Italia - informazioni generali" sotto riportato in formato PDF
• per i cittadini di altra cittadinanza, nulla osta al matrimonio che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatica del paese in Italia - consultare il testo "Matrimonio dei cittadini stranieri in Italia - informazioni generali" sotto riportato in formato PDF
Lo straniero extra-comunitario, per contrarre matrimonio in Italia, deve presentare un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. (a norma dell'articolo 116 comma 1 del Codice Civile, come modificato dall'art. 1 della legge n. 94 del 15 luglio 2009)
Tale condizione deve sussistere all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio.
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.
Sposi parenti o affini:
dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.