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Sanzioni amministrative e ricorsi

 
immagine di un martelletto
 


PAGAMENTO SANZIONI

Le sanzioni amministrative emesse dal Comando Polizia Locale possono essere pagate entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione:

  • mediante versamento in c/c postale n. 18117309 intestato a "COMUNE MARTELLAGO POLIZIA LOCALE – SERVIZIO TESORERIA 30030 MARTELLAGO (VE)"

  • presso gli sportelli della Tesoreria Comunale - Banca di Credito Cooperativo S. Stefano

per sapere dove si trovano gli sportelli delle agenzie della Banca C.C. S. Stefano e gli orari di apertura visita: www.bccmartellago.it


Entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione esclusivamente mediante versamento in conto corrente postale n. 18117309 intestato a "COMUNE MARTELLAGO POLIZIA LOCALE- SERVIZIO TESORERIA 30030 MARTELLAGO (VE)" o presso gli sportelli della Tesoreria Comunale – Banca di Credito Cooperativo S. Stefano, indicando il numero, la data del verbale ed il numero di targa del veicolo.

Nel caso in cui il verbale di contestazione venga notificato presso la residenza del destinatario, deve essere corrisposto anche l’importo relativo alle spese postali sostenute dall’ente.

A tal proposito, si aggiunge inoltre che:

1. nell’ipotesi in cui, per assenza del destinatario, sia stato inviato come previsto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/1998, un secondo avviso raccomandato (CAD = comunicazione di avvenuto deposito presso l’ufficio postale), alla sanzione amministrativa va aggiunto l’importo di € 3,40.

2. qualora ai sensi dell’art. 7, comma 6, della Legge n. 890/92 e successive modificazioni, venga inviato un secondo avviso raccomandato (CAN = comunicazione di avvenuta notifica) in quanto l’atto non è stato notificato personalmente all’interessato, alla sanzione amministrativa va aggiunto l’ulteriore importo di € 2,80.
 


MODALITA’ DI RICORSO

Nel caso in cui ritenga infondato un accertamento effettuato, l’interessato può presentare ricorso alternativamente al Prefetto di Venezia oppure al Giudice di Pace di Mestre – Venezia.

Il ricorso può essere presentato nel caso in cui non si provveda al pagamento in misura ridotta della sanzione.

Il ricorso va presentato entro sessanta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale (nel caso in cui la notifica sia stata effettuata tramite l’Ufficio Postale e l’atto non sia stato ritirato dall’interessato, la notifica si intende compiutamente eseguita trascorsi 10 giorni dal deposito dell’atto medesimo presso l’Ufficio Postale).

Nel caso in cui il ricorso venga presentato al Prefetto, il ricorrente può inviare gli scritti difensivi direttamente alla Prefettura di Venezia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure trasmetterli all’Ufficio Protocollo del Comune di Martellago consegnandoli a mano o tramite posta.

Nel caso in cui il ricorso venga presentato al Giudice di Pace, gli scritti difensivi devono essere trasmessi direttamente alla cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Mestre.

Il ricorso può essere presentato in carta semplice dal trasgressore, nel caso in cui sia stato identificato, oppure dal proprietario del veicolo con cui è stata commessa la violazione o altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada.



TERMINE ENTRO IL QUALE SI PUO’ PRESENTARE RICORSO
60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione



COMPETENZA
- Prefetto di Venezia
- in alternativa: Giudice di Pace di Mestre – Venezia