RITIRO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PER MANCATA REVISIONE DEL VEICOLO
Nel caso in cui al trasgressore venga contestata la violazione dell’art. 80 comma 14 del Nuovo Codice della Strada, l’applicazione della sanzione comporta anche, come sanzione amministrativa accessoria, il ritiro immediato della carta di circolazione, la quale deve essere trasmessa a cura del Comando accertatore entro cinque giorni dalla contestazione della violazione al Dipartimento Trasporti Terrestri di Venezia (ex M.C.T.C.).
Il conducente, il proprietario o altro obbligato in solido dovrà rivolgersi agli uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri al fine di prenotare la visita di revisione.
Il veicolo non può circolare fino a che non avrà superato con esito favorevole la revisione, a cui il veicolo deve essere sottoposto presso il Dipartimento sopraccitato, salvo diversa disposizione del suo personale.
Il veicolo potrà circolare solo il giorno in cui dovrà essere sottoposto a seduta di revisione, limitatamente al tragitto più breve tra il luogo di custodia ed il Dipartimento Trasporti Terrestri.
FURTO O SMARRIMENTO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE
Nel caso di smarrimento o furto dei documenti di circolazione necessari alla guida di veicoli, l’interessato deve presentare denuncia ad un Ufficio di Polizia.
L’interessato può chiedere il rilascio di un permesso provvisorio di guida o di circolazione (in questo caso la richiesta deve essere presentata dal proprietario del veicolo o altro obbligato in solido).
In caso di permesso provvisorio di guida, l’interessato deve munirsi di due fotografie formato tessera su sfondo bianco e dovrà esibire un documento di identità in corso di validità.
I permessi sopraccitati verranno trasmessi entro sette giorni dal loro rilascio a cura del Comando al Dipartimento Trasporti Terrestri di Roma, che provvederà ad emettere nuovi documenti di circolazione che giungeranno direttamente alla residenza dell’interessato.