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Patente a punti

 


Nel 2003 il Codice della Strada è stato oggetto di riforma da parte del legislatore nazionale il quale ha introdotto l’art. 126 bis dedicato interamente alla patente a punti.

Ad ogni patente di guida viene attribuito all’atto del suo rilascio un punteggio pari a venti punti, che viene annotato in via telematica all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

La patente di guida subisce decurtazione di punti qualora la persona fisica che ne è titolare commette infrazioni per le quali è prevista decurtazione di punteggio.

In caso di persona neopatentata (titolare di patente da meno di tre anni) il punteggio da decurtare viene raddoppiato.

L’indicazione del punteggio deve risultare dal verbale di contestazione redatto dall’organo di Polizia accertatore.

Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente più infrazioni che comportano decurtazione di punteggio, può essere decurtato un massimo di quindici punti, tranne nel caso in cui vengano commesse violazioni che comportano, quale sanzione accessoria, la sospensione o la revoca della patente di guida.

I punti vengono decurtati alla persona che conduceva il veicolo al momento dell’avvenuta infrazione.

Nel caso in cui questi non sia stato identificato, il verbale di contestazione viene inviato al proprietario del veicolo, sia esso persona fisica o persona giuridica.

Nel caso in cui il proprietario o altro obbligato in solido ometta di effettuare tale comunicazione o lo faccia oltre il termine prescritto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dal Codice della Strada ex art. 126 bis.

In questo caso però i punti non vengono decurtati a nessuno.

La comunicazione deve essere effettuata dal conducente o dal proprietario del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione o altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada.



MODULISTICA
 



ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE

Alla comunicazione va allegata la copia della patente di guida del trasgressore sulla quale va riportata la seguente dichiarazione firmata: “Io sottoscritto……nato a …….il …… e residente in ……via……..dichiaro che la presente copia è conforma all’originale in mio possesso”

La comunicazione può essere trasmessa al Comando Polizia Locale tramite fax, tramite posta o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Martellago.



TERMINE  PER PRESENTARE LA COMUNICAZIONE

Entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione (nel caso in cui la notifica sia stata effettuata tramite l’Ufficio Postale e l’atto non sia stato ritirato dall’interessato, la notifica si intende compiutamente eseguita trascorsi