Ordinanza Regione Veneto in vigore dal 17 maggio al 2 giugno 2020
Le principali prescrizioni e misure di interesse generale di cui all'ordinanza n. 48 adottata dalla Regione Veneto in vigore dal 18 maggio al 2 giugno 2020. Ulteriori chiarimenti regionali.
Estratto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 48/2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO ORDINA:
A) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1. È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l’uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell’esercizio dell’attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali;
2. Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:
- alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;
- in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
- in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
- in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;
- in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa;
B) SPOSTAMENTI PERSONALI E ATTIVITA’ INDIVIDUALI
1. è ammesso lo spostamento per qualsiasi motivo all’interno della Regione, anche a fini ludici, ricreativi e turistici, a piedi o con qualsiasi mezzo, anche di navigazione per diporto;
2. è vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata;
3. è ammesso l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
4. l’attività motoria e sportiva può essere svolta anche in centri sportivi ...(omissis)
5. Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell’Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli Comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.
C) ATTIVITA’ ECONOMICHE
b) Dal 18 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell’allegato 1) della presente ordinanza e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione e riportate nell’allegato 2), secondo quanto specificamente indicato in corrispondenza di ciascuna attività:
- ristorazione
ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering – v. linee guida di cui all’allegato 1); - stabilimenti balneari
- strutture ricettive
alberghi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture alberghiere ed extralberghiere – v. linee guida allegato 1); - rifugi alpini
- campeggi
- servizi alla persona
parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, trattamenti per animali di affezione, con esclusione di trattamenti con bagno turco, saune e attività termali – v. linee guida allegato 1); - commercio al dettaglio
senza esclusione di categoria merceologica –v. linee guida allegato 1); - commercio al dettaglio su aree pubbliche
mercati, mercati settimanali, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell’usato, ambulanti; - uffici aperti al pubblico
tutti gli esercizi di servizio anche professionale, compresi le agenzie di commercio ed immobiliari, quelli di istruzione non scolastica e professionale, con accesso di persone a locali chiusi, comprese le lezioni di pratica sportiva, musica, lingua, formazione culturale anche teatrale, e altre di cui al codice ateco 85.5 – v. linee guida allegato 1); - autoscuole
- attività di produzione teatrale
Attività di produzione teatrale e artistica senza presenza di pubblico –v. allegato 1), relativamente alla parte riguardante gli uffici pubblici; - piscine
piscine pubbliche e private– v. linee guida di cui all’allegato 1); - palestre
palazzetti dello sport e palestre di soggetti pubblici e privati per pratica di attività fisiche anche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale) – v. linee guida allegato 1); - impianti sportivi
all’aperto con strutture al chiuso per servizi comuni quali spogliatoi, ricezione, locali attrezzi, esercitazione - v. linee guida allegato 2); - manutenzione del verde
da parte di soggetti pubblici e privati, professionali e non professionali –v. linee guida allegato 1); - musei, archivi e biblioteche
v. linee guida di cui all’allegato 1); - parchi zoologici e riserve naturali
- trasporto di persone mediante impianti a fune
- attività non specificamente indicate
le attività non specificamente sospese dalla normativa statale e regionale a partire dal 18 maggio 2020 e non indicate si svolgono nel rispetto delle linee guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e delle prescrizioni dell’allegato n. 4 del DPCM 26.4.2020;
D) ATTIVITA’ SOSPESE
Sono sospese le attività di centri termali, fatta eccezione che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali e centri sociali, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimento e assimilati;
E) ORARI E GIORNATE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SERVIZIO
Al fine di consentire, nell’immediato della ripresa delle attività, un accesso ordinato agli esercizi commerciali e di servizio, possono essere MODIFICATI dal singolo operatore, previa comunicazione al Comune, gli ORARI di apertura, SENZA LIMITE di DURATA giornaliera e senza limitazione per le GIORNATE FESTIVE;
G) ATTIVITA’ SCOLASTICHE E FORMATIVO-PROFESSIONALI
1. E’ consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza in quanto prevedono l’utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti... [omissis]
2. È consentito agli enti pubblici (omissis) lo svolgimento sia della parte teorica che delle attività pratiche o laboratoriali degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore [omissis]
3. Sono consentiti, ad integrazione del punto precedente, tra le attività formative di tipo laboratoriale, anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali i corsi hobbistici purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 5 del DPCM 26.4.2020.
H) FUNZIONI RELIGIOSE
I) CIMITERI
I riti funebri, ove non regolati dalla lettera predetta, devono avvenire con obbligo di distanziamento di un metro e utilizzo di mascherina e di guanti o altro mezzo di igienizzazione.
La presente ordinanza ha effetto dal 18 maggio al 2 giugno 2020;
La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.