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Informazioni

(art. 6 legge 8.3.1989 n. 95)

La Commissione elettorale comunale procede nel seguente modo:

  • alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell’albo degli scrutatori pari a quello occorrente (quattro scrutatori per ogni sezione ai sensi dell’art. 34, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ovvero tre scrutatori in occasione dei referendum). A tale nomina la Commissione procede all’unanimità. Nel caso in cui non si raggiunga l’unanimità si procederà alla votazione secondo la procedura descritta nell’art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni;
  • alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati secondo la procedura sopra descritta, in caso di eventuale rinuncia o impedimento. La successione degli scrutatori nella graduatoria deve essere determinata all’unanimità; in caso contrario la formazione della graduatoria stessa sarà effettuata mediante sorteggio;
  • qualora il numero dei nominativi compresi nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti sopra specificati, la Commissione elettorale procederà alla nomina di ulteriori scrutatori scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune stesso.

La nomina degli scrutatori e degli eventuali sostituti in caso di impedimento (vedi sotto) viene notificata alle persone designate attraverso il messo comunale non oltre il 3° giorno antecedente la consultazione elettorale o referendaria.

Solo per le elezioni amministrative, gli scrutatori nominati per il primo turno di elezione vengono riconfermati anche per l'eventuale turno di ballottaggio che si tiene il 15° giorno successivo al primo.

L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, da parte delle persone designate, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al Sindaco, che provvederà a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui sopra.

I Sindaci, nel notificare ai designati l’avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, dovranno richiamare la particolare attenzione degli scrutatori affinché costoro, nell’espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza. Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 94, 100, 103, 104, 108, 111 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Ultima modifica: lunedì, 15 gennaio 2024

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