In sede civile:
il giudice di pace ha in primis il compito di conciliare le parti che chiedono il suo intervento, questo indipendentemente dal valore della causa.
Nel merito gli sono attribuite le cause:
- fino ad un valore di 5.000 euro in tutte le materie, salvo alcune specifiche attribuite in via esclusiva ad altri giudici;
- di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria (multe) in materia di circolazione di veicoli o natanti;
- di opposizione a sanzioni amministrative in molte materie se di importo inferiore a € 15.493,71;
- in via esclusive in alcune materie quali quelle relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, quelle relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi condominiali, e quelle tra proprietari di abitazioni in materia di immissioni (fumo, rumori, ecc.) oltre la normale tollerabilità.
In sede penale:
il Giudice di Pace è competente per una serie di reati specificamente attribuiti allo stesso dalla legge, e che non comportino la pena detentiva, ma una pena pecuniaria o al massimo una pena sostitutiva di una pena detentiva.
Fra di essi, per esempio:
- percosse e le lesioni;
- omissione di soccorso;
- ingiuria e la diffamazione;
- danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.
Al Giudice di Pace è inoltre attribuita competenza amministrativa non giurisdizionale, ed è quindi possibile presso il suo ufficio:
- asseverare con il giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione;
- richiedere la certificazione di conformità di atti in possesso dell'utente;
- richiedere l'autentica della firma su atti da produrre alla pubblica amministrazione;
- fare una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà o di certificazione;
- autenticare la firma, direttamente da un Giudice di Pace, per la richiesta di referendum.
NON è possibile rivolgersi al giudice di pace (riportiamo qualche casistica), per:
- richiedere consulenze e pareri;
- far invitare, per iscritto o oralmente, una persona a non tenere comportamenti dannosi o comunque molesti;
- trattare divorzi o separazioni;
- dirimere questioni in materia di lavoro, tasse o tributi;
- verificare il corretto comportamento della P.A. nei confronti del cittadino.
Per le cause di valore inferiore ad euro 516,46 si pùo stare in giudizio senza un avvocato; anche per importi superiori con l'autorizzazione del giudice in considerazione del tipo di causa.
Inoltre anche daventi al Giudice di Pace se ne ricorrono i presupposti le persone che non hanno i mezzi per un avvocato possono ottenere il gratuito patrocinio, ovverosia il patrocinio di un legale a spese dello Stato (informazioni presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia).