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Giudice di pace

  • Servizio attivo

Il Giudice di Pace è un magistrato onorario “di base” che ha competenze civili e/o penali, ed è stato istituito nel 1995.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini. 

Descrizione

Il Giudice di Pace è un magistrato onorario “di base” che ha competenze civili e/o penali, ed è stato istituito nel 1995.

Come fare

In sede civile:
il giudice di pace ha in primis il compito di conciliare le parti che chiedono il suo intervento, questo indipendentemente dal valore della causa.
Nel merito gli sono attribuite le cause:

  • fino ad un valore di 5.000 euro in tutte le materie, salvo alcune specifiche attribuite in via esclusiva ad altri giudici;
  • di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria (multe) in materia di circolazione di veicoli o natanti;
  • di opposizione a sanzioni amministrative in molte materie se di importo inferiore a € 15.493,71;
  • in via esclusive in alcune materie quali quelle relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, quelle relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi condominiali, e quelle tra proprietari di abitazioni in materia di immissioni (fumo, rumori, ecc.) oltre la normale tollerabilità. 

In sede penale:
il Giudice di Pace è competente per una serie di reati specificamente attribuiti allo stesso dalla legge, e che non comportino la pena detentiva, ma una pena pecuniaria o al massimo una pena sostitutiva di una pena detentiva.
Fra di essi, per esempio:
- percosse e le lesioni; 
- omissione di soccorso;
- ingiuria e la diffamazione; 
- danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui. 

Al Giudice di Pace è inoltre attribuita competenza amministrativa non giurisdizionale, ed è quindi possibile presso il suo ufficio:

  • asseverare con il giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione;
  • richiedere la certificazione di conformità di atti in possesso dell'utente;
  • richiedere l'autentica della firma su atti da produrre alla pubblica amministrazione;
  • fare una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà o di certificazione;
  • autenticare la firma, direttamente da un Giudice di Pace, per la richiesta di referendum. 

NON è possibile rivolgersi al giudice di pace (riportiamo qualche casistica), per:
- richiedere consulenze e pareri;
- far invitare, per iscritto o oralmente, una persona a non tenere comportamenti dannosi o comunque molesti;
- trattare divorzi o separazioni;
- dirimere questioni in materia di lavoro, tasse o tributi;
- verificare il corretto comportamento della P.A. nei confronti del cittadino.

Per le cause di valore inferiore ad euro 516,46 si pùo stare in giudizio senza un avvocato; anche per importi superiori con l'autorizzazione del giudice in considerazione del tipo di causa.
Inoltre anche daventi al Giudice di Pace se ne ricorrono i presupposti le persone che non hanno i mezzi per un avvocato possono ottenere il gratuito patrocinio, ovverosia il patrocinio di un legale a spese dello Stato (informazioni presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia).

Cosa serve

Territorio di competenza
Campagna Lupia; Campolongo Maggiore; Camponogara; Cavallino-Treporti; Cavarzere; Ceggia; Chioggia; Cona; Dolo; Eraclea; Fiesso d'Artico; Fossalta di Piave; Fossò; Jesolo; Marcon; Martellago; Meolo; Mira; Mirano; Musile di Piave; Noale; Noventa di Piave; Pianiga; Quarto d'Altino; Salzano; San Donà di Piave; Santa Maria di Sala; Scorzè; Spinea; Stra; Torre di Mosto; Venezia; Vigonovo;

Informazioni dettagliate sono reperibili nei siti internet https://gdp.giustizia.it/sigp/?idufficio=0270420156

Cosa si ottiene

Informazioni sul Giudice di pace.

Tempi e scadenze

Accesso al servizio. 

Accedere al portale

Costi

Non è previsto alcun costo. 

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Unità organizzativa responsabile

Legale
Piazza Vittoria, 1 - 30030 Martellago (VE)
Sede Municipale - piazza Vittoria, 1

Altre informazioni

Normativa di riferimento (principale)
Legge n. 374, 1991 (Istituzione del Giudice di Pace)
Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468).

Argomenti
Ultima modifica: martedì, 23 aprile 2024

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