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Convivenza di fatto e contratto di convivenza

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La Legge 20 maggio 2016, n. 76, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della convivenza di fatto, disciplinata dai commi 36 – 65 dell’art. 1.

A chi è rivolto

Ai cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune.

Descrizione

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della convivenza di fatto, disciplinata dai commi 36 – 65 dell’art. 1. Le convivenze di fatto possono essere costituite da due persone maggiorenni, sia etero che omosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non sono vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Diritti dei conviventi

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti importanti diritti:
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
b) in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;
c) ciascun convivente di fatto può designare, in forma scritta e autografa, l’altro quale suo rappresentante:
- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
d) in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni ovvero, se la convivenza si è protratta per più di due anni, per un periodo pari alla durata della convivenza (comunque non oltre i 5 anni). Il soggetto superstite con figli minori o disabili ha diritto di mantenere l'abitazione per un periodo non inferiore a tre anni;
e) in caso di morte del conduttore o suo recesso dal contratto di locazione, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto;
f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
g) partecipazione agli utili dell'impresa familiare a favore del convivente di fatto che in essa presta stabilmente la propria opera;
h) il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altra parte ove ricorrano i presupposti di legge (infermità di mente, incapacità, necessità di assistenza per la cura dei propri interessi);
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri previsti per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Requisiti

  • avere un’età superiore a 18 anni;
  • avere un legame affettivo stabile con reciproca assistenza morale e materiale;
  • essere residenti nel Comune di Martellago;
  • essere coabitanti ed iscritti nello stesso stato di famiglia;
  • insussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti;
  • essere di stato libero.

Per la costituzione della convivenza di fatto, deve essere compilata un’apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi gli interessati, allegando copia di un documento di riconoscimento.

Il cittadino straniero o comunitario deve presentare una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che non è vincolato da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Convivenze di fatto cittadini iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’estero)

Il cittadino italiano residente all’estero può dichiarare presso l’Ufficio consolare competente per residenza, la “convivenza di fatto” con persona dello stesso sesso o di sesso diverso residente allo stesso indirizzo estero ed iscritta nello stesso Comune Aire, come precisato dal Ministero dell’Interno.

In seguito alla trasmissione della dichiarazione di “convivenza di fatto”, il Comune italiano potrà rilasciare una certificazione di istituzione di famiglia anagrafica.

Presso l’Ufficio consolare il cittadino italiano residente all’estero, ove in possesso dei requisiti richiesti, può stipulare il “contratto di convivenza” previsto dal comma 50 della legge n. 76/2016 o chiedere l’autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso. Il contratto di convivenza ha contenuto esclusivamente patrimoniale ed è regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia: se i due contraenti hanno diversa nazionalità e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sarà quella di tale Paese.

Trasferimento di residenza in altro Comune della coppia di fatto

Il trasferimento di residenza della coppia di fatto in altro comune non comporta la cessazione della convivenza di fatto.

Cessazione della convivenza di fatto

La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell’Ufficio Anagrafe, avviene:

  • se viene meno la coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
  • in caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
  • cessazione del legame affettivo, a seguito di dichiarazione di uno od entrambi i conviventi; in questo caso, la dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto deve essere sottoscritta da almeno uno degli interessati

Contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Si tratta di una opportunità e non di un dovere, in quanto i conviventi hanno la facoltà di svolgere il loro rapporto anche in assenza di un contratto di convivenza.
Nel contratto di convivenza possono essere disciplinati:

  • il luogo nel quale i conviventi convengono di risiedere;
  • le modalità che i conviventi convengono circa la reciproca contribuzione da effettuare per far fronte alle necessità della vita in comune - e ciò in relazione al patrimonio ed al reddito di ciascuno di essi ed alla rispettiva capacità di lavoro professionale o casalingo
  • l'adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni.
  • Il notaio o l’avvocato deve inviare entro 10 giorni il contratto di convivenza all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza dei conviventi di fatto, ai fini della sua registrazione e per poterlo rendere opponibile ai terzi.

Il contratto di convivenza si risolve per:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'Ufficio Anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica.

Come fare

Le dichiarazioni di costituzione o cessazione della coppia di fatto e dei contratti di convivenza possono essere effettuate compilando i modelli, scaricabili dal sito e possono essere inviati con una delle seguenti modalità:

consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Martellago

 

Cosa serve

Scaricare i moduli.

Cosa si ottiene

Convivenza di fatto e contratto di convivenza e loro cessazione

Tempi e scadenze

Entro i due giorni successivi alla ricezione della dichiarazione, l'Ufficio Anagrafe registrerà la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data della sua presentazione.
L'Ufficio Anagrafe accerterà la sussistenza dei requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto. La registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, qualora l'Ufficio Anagrafe non abbia effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990.

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45 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Non è previsto alcun costo. 

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio
Ultima modifica: giovedì, 09 maggio 2024

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