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Prericonoscimento (riconoscimento anteriore alla nascita)

Titolo del procedimento

Prericonoscimento (riconoscimento anteriore alla nascita)

Descrizione del procedimento

Il prericonoscimento è la dichiarazione con cui uno o entrambi i genitori non coniugati riconoscono il nascituro dopo il concepimento ma prima del parto.
Tale dichiarazione non è obbligatoria e non sostituisce la dichiarazione di nascita, che dovrà in ogni caso essere resa.
Il prericonoscimento consente che la dichiarazione di nascita possa essere resa da un solo genitore.
L’ufficio provvederà ad acquisire ogni ulteriore documentazione necessaria

Fonti normative di riferimento

Codice Civile art. 231 e segg.
D.P.R. n. 396 del 3/11/2000
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
L. n.218 del 31/05/1995

Ufficio responsabile del procedimento

Settore Servizi Demografici e Relazioni con il Pubblico - Ufficio di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici e Servizi)

Responsabile del procedimento/istruttoria

Ufficiale dello stato civile (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici e Servizi)

Responsabile dell'adozione del provvedimento finale

Ufficiale dello stato civile
 

Soggetto al quale rivolgersi in caso di inerzia

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.2.2013 il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario Generale del Comune di Martellago al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario Generale: consultare la sezione Uffici e Servizi)

Termine del procedimento

Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni.
Avvenuto il prericonoscimento, è rilasciata agli interessati la documentazione da presentare al momento della dichiarazione di nascita.

Requisiti per il rilascio del provvedimento finale

Chi può rendere la dichiarazione di prericonoscimento :

• madre da sola;

• contestualmente entrambi i genitori;

• padre da solo, dopo il riconoscimento della madre e previo consenso scritto della stessa

Documentazione richiesta per il rilascio del provvedimento

1) modulo riconoscimento di filiazione fuori dal matrimonio antecedente o successivo alla dichiarazione di nascita
2) documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante/dei dichiaranti.
3) certificato medico attestante lo stato di gravidanza, i mesi di gestazione e la data presunta del parto, in originale.
4) consenso della madre al riconoscimento da parte del padre nel caso questo avvenga successivamente.

Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un interprete. 

I cittadini straniero devono inoltre allegare:
• attestazione di capacità al prericonoscimento rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto.
• L’attestazione di capacità al riconoscimento del genitore che intende riconoscere il figlio, rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto, contenente l’indicazione del cognome che compete al minore in seguito al riconoscimento

Avvio del procedimento

Di parte

Tipo di parere o di valutazione tecnica

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Sospensione del procedimento

No

Validità del provvedimento

Illimitata

Modulistica

L'istanza per richiedere l'avvio del procedimento è disponibile nella sezione Modulistica

Per informazioni

Settore Servizi Demografici - Ufficio di Stato Civile
Per contatti, recapiti e orari consultare la sezione Uffici e Servizi

Ultima modifica: mercoledì, 06 marzo 2024

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