Regione Veneto
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Indizione del bando di assegnazione alloggi di edilizia convenzionata

Titolo del procedimento

Bando di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Descrizione del procedimento

L’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica è subordinato alla partecipazione ad un bando pubblicato dal Comune almeno annualmente (di norma, a Martellago, con frequenza biennale) e che resta aperto per 30 giorni (45 per residenti all’estero).
Gli interessati ritirano o scaricano dal sito web del Comune l’apposito stampato e lo compilano, consegnandolo o facendolo pervenire entro le ore 12 del giorno di  scadenza;  firmandolo di persona davanti al dipendente addetto o firmato e  con copia del documento di identità del sottoscrittore e recapitato anche da terzi.

Fonti normative di riferimento

Legge Regione Veneto n. 10 del 2 aprile 1996.

Ufficio responsabile del provvedimento

Settore Affari Generali – Servizio Legale-Casa (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici)

Responsabile del procedimento/istruttoria

Responsabile del Servizio Legale - Casa (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici)

Responsabile dell'adozione finale del provvedimento

Giunta Comunale.

Soggetto al quale rivolgersi in caso di inerzia

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.2.2013 il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario Generale del Comune di Martellago al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario Generale: consultare la sezione Uffici)

Strumenti di tutela in favore dell'interessato

Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione ed i modi per attivarli, sono i seguenti:

Ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune.

Termine del procedimento

30 giorni (45 giorni per i residenti all'estero).

Requisiti per il rilascio del provvedimento finale

Requisiti previsti dall’art. 3, commi 1 e 2, della Legge Regionale Veneto n. 10 del 1996, ovvero essere e/o avere:
a) cittadini italiani;
a bis) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”;
a ter) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”;
a quater) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;
a quinquies) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore ad euro 22.388,00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all’articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all’articolo 10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di lire un milione per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di 6 milioni di lire. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
g) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
1 bis. In deroga al disposto di cui al comma 1, lettera b), gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purchè risiedano e prestino servizio nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ovvero risiedano nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ma prestino servizio in altra provincia della Regione del Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il comune cui si riferisce il bando non superi, in quest'ultima ipotesi, i novanta chilometri.
2. Il dirigente regionale della struttura competente in materia provvede, ogni anno, all’aggiornamento del limite di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
3. I lavoratori emigrati all'estero che intendano partecipare a concorsi per l'assegnazione di alloggi di cui al presente Titolo, indicano il Comune prescelto in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.
4. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell'articolo 7. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.
5. Per il cittadino di paese non appartenente all’Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.
6. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) e g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l’alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

Documentazione richiesta per il rilascio del provvedimento

Domanda completa della autodichiarazione di tutti i requisiti richiesti e di tutte le circostanze attributive di punteggio che riguardano l’interessato; inoltre allegazione dei certificati nei soli casi espressamente previsti dalla legge, ovvero per circostanze sanitarie soggettive riguardanti il nucleo familiare richiedente, ovvero oggettive attinenti all’alloggio.

Avvio del procedimento

D'ufficio.

Tipo di parere o di valutazione tecnica

Nessuno.

Sospensione del procedimento

Non ipotizzabile.

Validità del provvedimento

Temporanea.

Silenzio/assenso

No.

Modulistica

Modulo di domanda disponibile solo dopo l’approvazione e pubblicazione del bando e solo nei 30 giorni successivi (o 45 per i residenti all'estero) così come disposto dalla Legge Regione Veneto n. 10/1996, di norma quindi ogni due anni e, per la precisione, negli anni dispari; usualmente nel mese di ottobre.

Diritti di segreteria, bolli e tariffe

Domanda in bollo ai sensi di legge.

Per informazioni

Settore Affari Generali - Servizio Legale - Casa
Per contatti, recapiti e orari consultare la Uffici.

Ultima modifica: lunedì, 23 ottobre 2023

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