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Amianto

Informazioni sull'amianto.

Cos'è l'amianto

L'amianto è un gruppo di minerali naturali a struttura fibrosa separabile in fibre molto sottili e resistenti, largamente impiegato nel passato in vari settori, dall'edilizia all'industria. Per le sue particolari caratteristiche ha avuto in passato un vasto utilizzo nell'industria come materia prima di molti manufatti ed oggetti, nell'edilizia soprattutto come cemento amianto o ETERNIT per le coperture (lastre e pannelli, tubazioni, canne fumarie, etc).

L'amianto tuttavia si è rilevato un materiale pericoloso per la salute a causa delle fibre che possono essere inalate. Proprio per questa pericolosità con la Legge n. 257/92 è stata vietata, su tutto il territorio nazionale, la produzione, il commercio, l'estrazione e l'importazione di amianto e dei prodotti che lo contengono.

Quando è pericoloso l'amianto?

Se l'amianto è COMPATTO non esistono particolari rischi per la salute. Il materiale è duro e può essere sbriciolato o ridotto in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani..). 
Se l'amianto è FRIABILE esiste invece il pericolo di inalarne le fibre. Il materiale che contiene amianto friabile può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale. In tal caso le fibre di amianto sono libere o debolmente legate e pertanto facilmente inalabili.

Cosa fare in presenza di amianto?

Quando il materiale contenente amianto è duro e compatto e in buone condizioni di conservazione il proprietario deve mettere in atto un programma di controllo e manutenzione (D.M.S. 06/09/1994 e successive modifiche e integrazioni). Deve essere effettuata la nomina da parte del proprietario di un responsabile (che può essere il proprietario stesso) che deve controllare periodicamente lo stato di conservazione dei materiali e supervisionare le manutenzioni. 
Quando il materiale contenente amianto è friabile o danneggiato o deteriorato è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente in materia, previa approvazione del piano di lavoro da parte del Servizio Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro (S.P.S.A.L.), dell'ULSS 3, secondo quanto stabilito dalla legge 257/92 e successive modifiche e integrazioni.

Metodi di bonifica

  • incapsulamento: trattamento con prodotti penetranti o ricoperti che inglobano le fibre di amianto (questo tipo di intervento può essere eseguito solo da ditte specializzate);
  • confinamento: installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio (questo tipo di intervento può essere eseguito solo da ditte specializzate);
  • rimozione dell'amianto (questo tipo di intervento può essere eseguito da ditte specializzate).

La bonifica deve essere fatta solo da ditte autorizzate e specializzate iscritte all'Albo Nazionale dei gestori dei rifiuti. Questo Albo è tenuto presso le Camere di Commercio ed è possibile prenderne visione al sito internet  www.albogestoririfiuti.it 

Come valutare lo stato di conservazione dei manufatti in cemento amianto

La Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 265 del 15.03.2011 ha fornito, in appendice 2 dell'Allegato A, un protocollo per la valutazione dello stato di conservazione dei manufatti in cemento amianto utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o bonifica che sono a carico del proprietario dell'immobile.
La valutazione viene fatta tramite l'applicazione dell'Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l'ispezione del manufatto.
Se il manufatto presenta una superficie danneggiata (crepe, fessure evidenti, rotture) in misura superiore al 10% della sua estensione si procede alla bonifica come indicato dal D.M. 6 settembre 1994.
Se il danno è meno evidente e la superficie appare integra, si può quantificare lo stato di conservazione attraverso l'applicazione dell'Indice di Degrado.

Segnalazioni

Per eventuali rinvenimenti di amianto in aree pubbliche o per segnalare la presenza di amianto in edifici privati abbandonati è possibile contattare il Servizio Ambiente del Comune.

Fonti informative

  • Decreto del 25 luglio 2001, Ministero sanità, rettifica al decreto del 20 agosto 1999 "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
  • Decreto del 20 agosto 1999, Ministero della sanità "Ampliamento delle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica: utilizzo di rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento-amianto, bonifica di materiali con amianto a bordo delle navi, ecc".
  • Decreto ministeriale del 14 maggio 1996, Ministero della sanità "Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica: unità prefabbricate, tubazioni e cassoni in cemento-amianto, ecc".
  • D.M.S. del 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici".
  • Legge del 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dall'amianto".
  • Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 265 del 15.03.2011

Altre informazioni

Per ulteriori approfondimenti si invita a consultare il sito web dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente www.arpa.veneto.it

Ultima modifica: martedì, 20 giugno 2023

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