Regione Veneto
Accedi all'area personale

IMU

La legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di Bilancio 2020) con decorrenza 01.01.2020 ha abolito la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di Bilancio 2020) con decorrenza 01.01.2020 ha abolito la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); è stata quindi soppressa la TASI, mentre l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Aliquote e detrazioni

Tipo Titolo Scarica
  PDF34,1K Aliquote e detrazioni IMU anno 2021

  PDF53,6K Aliquote e detrazioni IMU anno 2022

  PDF604,2K Aliquote e detrazioni IMU anno 2023

  PDF604,2K Aliquote e detrazioni IMU anno 2024

Calcolo dell'imposta online

Il calcolo dell’imposta dovuta e la stampa del modello di pagamento possono essere effettuati utilizzando l’applicazione on-line Calcolo IMU 2024.

Calcolo on-line per l'IMU 2024

Comodato d'uso gratuito

La legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest’ultimo ma solo se sono presenti figli minori.

Requisiti:

  • il contratto di comodato deve essere registrato, ciò mette l’Agenzia delle Entrate e gli enti interessati a conoscenza dei requisiti per fruire dello sconto.
  • l’immobile deve essere concesso dal soggetto passivo in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il I° grado e il comodatario lo deve utilizzare come abitazione principale;
  • il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, può possedere solo un altro immobile che deve essere adibito a propria abitazione principale e deve necessariamente essere situato nello stesso comune in cui si trova l’immobile dato in comodato.

I benefici fiscali suesposti non sono applicabili ai fabbricati censiti in catasto con categoria A/1, A/8, A/9.
Per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite la Dichiarazione IMU.

Determinazione dell'imposta

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Di seguito, alcuni esempi:

  • mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
  • mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese.

Dichiarazione

La dichiarazione IMU deve essere presentata direttamente al Comune di Martellago entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, con le seguenti modalità:

La scadenza della dichiarazione IMU per l’anno 2023 è fissata al 30.06.2024.

Scarica il modello per la dichiarazione IMU

Importo minimo

L'importo minimo, fissato dal Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie, al di sotto del quale non si procede al versamento è pari a € 3,00 annuo.

Locazioni a canone concordato

La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto dall'anno di imposta 2016 la riduzione del 25% dell’imposta IMU e TASI, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune di Martellago, per gli immobili locati a canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1, 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
A partire dal 1° Ottobre 2018 è entrato in vigore il nuovo Accordo Territoriale per i contratti di locazione a canone concordato per il Comune di Martellago, in attuazione della legge n. 431/1998 e del D.M 16/01/2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, firmato dalle Organizzazioni sindacali provinciali dei proprietari e degli inquilini.

Dal 1° Ottobre 2018 le parti (locatore e locatario) nel predisporre il contratto di locazione concordato potranno quindi scegliere di farsi assistere, nella determinazione del canone, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; chi non si farà assistere dalle organizzazioni, per potere fruire delle agevolazioni IMU, dovrà comunque richiedere alle organizzazioni stesse il rilascio dell’attestazione di rispondenza del contratto di locazione all’accordo territoriale. Per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.
Per beneficiare delle agevolazioni IMU il proprietario dell’immobile deve presentare apposita comunicazione con allegata copia del contratto di locazione e, nel caso di contratti “non assistiti” anche copia dell’attestazione di rispondenza rilasciata da una delle organizzazioni di categoria.

Consulenza e assistenza

Per consulenza e assistenza nella compilazione dei contratti/attestazioni di conformità è possibile rivolgersi alle seguenti associazioni di proprietari e inquilini:
CONFEDILIZIA - San Marco, 2760  - 30100 Venezia - 041.976122
UPPI - Piazzetta Matter, 5 – 30174 - Telefono 041.952852
ASPPI – Piazza Ferretto 80 - 30172 Mestre Venezia – 041.957752
SUNIA – Via Col di Lana 3 - 30172 Mestre Venezia – 041.5380479
SICET – Via Cà Marcello 10 30172 Mestre Venezia - 041.2905939
UNIONE INQUILINI – Dorsoduro 3687 – 30123 Venezia – +39.329.087018

Locazione a canone libero

Non è più richiesta la presentazione della Dichiarazione Ministeriale IMU.

Ravvedimento operoso

La Legge di Bilancio 2020, estende anche ad IMU e TASI la possibilità di accesso al ravvedimento lungo, oltre l'anno dopo la scadenza.
Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Il calcolo del Ravvedimento operoso può essere effettuato utilizzando l’applicazione on-line Calcolo Imu.

Scadenze

Acconto entro il 17/06/2024 e saldo entro il 16/12/2024.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17/06/2024.

Si ricorda che il mancato versamento entro le scadenze previste, può essere regolarizzato avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Terreni

Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Dal 2020 sono assoggettati ad IMU anche i terreni incolti ed i cosiddetti “orticelli”;

Sono confermate le esenzioni relative ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole.

Ultima modifica: lunedì, 25 marzo 2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri