Competenze
- notifica atti;
- pubblicazione atti all’Albo Pretorio on-line;
- accertamenti di residenza.
Notifica di atti da parte del Messo Comunale
Notificare un atto significa portare a conoscenza legale un provvedimento, mediante la consegna di un atto da parte del Messo Comunale ad un destinatario: persona, ditta o ente. Il Messo Comunale notifica gli atti emessi dal Comune di Martellago e da altri Enti della Pubblica Amministrazione ai destinatari che abbiano la loro residenza, domicilio, dimora o azienda nel territorio comunale.
Il Messo Comunale non consegna Cartelle Esattoriali né atti del Procedimento Penale. Non notifica atti per soggetti privati, per i quali è prevista espressamente la competenza dell’Ufficiale Giudiziario. Il Messo Comunale è un Pubblico Ufficiale, dipendente del Comune di Martellago. Può non essere in divisa, ma esibisce un tesserino di riconoscimento. Altre figure professionali diverse dal Messo Comunale che notificano atti possono essere: l’Ufficiale Giudiziario, i Carabinieri, la Polizia Locale, il Portalettere, ecc….
Giorni ed orari in cui il messo comunale può notificare
Il Messo Comunale può notificare atti tutti i giorni della settimana, dalle ore 7 alle ore 21.
Rifiuto di ricevere un atto
Il destinatario può rifiutare di ricevere un atto; in questo caso il Messo Comunale indicherà nella relata di notifica che l’atto è stato rifiutato dal destinatario. La notifica si intende comunque eseguita e quindi produce i propri effetti, con lo svantaggio per il destinatario che non viene in possesso dell’atto stesso.
Divieto di fornire spiegazioni relative all'atto notificato dal messo
Il Messo Comunale non può entrare nel merito dell’atto che notifica; eventuali informazioni dovranno essere richieste all’Ufficio che ha emesso l’atto.
Richiesta di sottoscrizione dell'atto che viene notificato
La sottoscrizione dell’atto o di una ricevuta di presa consegna dell’atto costituisce “firma per ricevuta” e non impedisce l’eventuale ricorso, nei modi e nei tempi previsti nell’atto notificato.
Luogo di notifica
Il Messo Comunale deve notificare l’atto presso l’abitazione del destinatario, all’indirizzo indicato nella richiesta. Il Messo Comunale per notificare l’atto al destinatario, non rinvenendolo all’indirizzo di abitazione, può recarsi anche presso il luogo di lavoro, se è conosciuto, oppure ovunque lo trovi nell’ambito del territorio comunale.
Scadenza degli atti
Il Messo Comunale deve sempre rispettare le scadenze che sono imposte dagli Enti che hanno emesso l’atto e richiesto la notifica.
Persone legittimate a ricevere un atto
Il Messo Comunale, non trovando il destinatario presso la sua abitazione-indirizzo indicato, può notificare l’atto, in busta chiusa e sigillata, alle persone legittimate a riceverlo, reperite presso l’abitazione:
· persone di famiglia, che vivono nella stessa abitazione;
· persone al servizio o alle dipendenze del destinatario;
· portiere dello stabile, che accetti di ricevere l’atto e di firmare per ricevuta;
· vicino di casa, disposto a ricevere l’atto e a firmare per ricevuta.
Il Messo Comunale non può notificare a persona con età inferiore a 14 anni e a persona palesemente incapace.
La ricevuta di avvenuta notifica contiene il nome e cognome del destinatario, l’indirizzo e il numero di CRONOLOGICO della notifica e i dati del consegnatario (chi riceve l’atto). Sarà data comunicazione al destinatario dell’avvenuta notifica mediante Raccomandata semplice.
Responsabilità delle persone legittimate a ricevere un atto
Le responsabilità che assumono le persone legittimate a ricevere un atto sono:
- RESPONSABILITÀ PENALE, nel caso di dichiarazioni mendaci rese dal consegnatario (chi riceve l’atto) al Messo Comunale;
- RESPONSABILITÀ CIVILE, rimborso di eventuali danni subiti dal destinatario, a causa della mancata custodia e/o consegna dell’atto al destinatario da parte del consegnatario (chi riceve l’atto).
Assenza del destinatario
Il Messo Comunale, in assenza delle persone sopra menzionate, lascia un biglietto di cortesia con il quale avvisa di essere passato all’indirizzo indicato e chiede di essere contattato all’Ufficio Messi. Se non vi sono termini di scadenza, trascorso qualche giorno senza aver avuto riscontro, ripassa nuovamente all’indirizzo per procedere con la notifica. Se non dovesse nuovamente trovare nessuno lascia un altro avviso di cortesia. Trascorso ancora qualche giorno senza aver avuto riscontro procede ai sensi dell’art. 140 C.P.C. per irreperibilità temporanea.
Notifica di un atto in caso di assenza (irreperibilità temporanea)
Il Messo Comunale applica l’art. 140 C.P.C. (Codice Procedura Civile), che consiste nel:
- lasciare un avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, affissa presso l’abitazione;
- depositare copia dell’atto, in busta chiusa e sigillata, con indicato N° di Cronologico e nome e cognome del destinatario, presso la Casa Comunale;
- inviare l’avviso di deposito, uguale a quello lasciato presso l’abitazione, in Raccomandata A.R.
Notifica di un atto in caso di irreperibilità
Nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario all’indirizzo indicato e, da accertamenti anagrafici, anche all’interno del territorio comunale, il Messo Comunale applica l’art. 143 C.P.C., che consiste nel deposito dell’atto, in busta chiusa e sigillata, presso la Casa Comunale. Per gli atti tributari viene effettuata anche l’affissione dell’avviso di deposito all’Albo Pretorio on-line.
Notifica a soggetto giuridico
La notifica di un atto ad un soggetto giuridico può avvenire:
- presso la sede legale della Ditta, indirizzo indicato nell’atto, dove le persone legittimate a ricevere sono: il legale rappresentante della ditta, l’incaricato alla ricezione, l’impiegato/a o l’addetto/a alla sede;
- presso l’abitazione del legale rappresentante se indicato nell’atto;
- se la sede della Ditta è momentaneamente chiusa, il Messo Comunale notifica l’atto al legale rappresentante presso la sua abitazione.
Normativa di riferimento
- Codice di Procedura Civile articoli 137 e seguenti.
- D.P.R. n. 600/1973 artt. 60 e 65.
Dotazione organica del Servizio
n. 1 Istruttore direttivo amministrativo contabile (responsabile di settore)
n. 2 Collaboratori amministrativi