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Titolo del procedimento

Cancellazione per irreperibilità.

Descrizione del procedimento

Il cittadino che si allontana dalla propria abitazione per un periodo superiore ad un anno, senza dichiarare dove ha trasferito la dimora abituale, può essere cancellato per irreperibilità accertata.
Il procedimento inizia d’ufficio. sulla base di informazioni pervenute all’ufficio anagrafe. Le segnalazioni possono pervenire anche da altri Comuni o Enti, nonché da privati cittadini. La segnalazione non ha effetto immediato: l’Ufficio Anagrafe verificherà la posizione anagrafica degli interessati, anche con verifiche sul territorio opportunamente intervallate e, sulla base dei riscontri effettuati, adotterà gli opportuni provvedimenti.
Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.
La cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità comporta: la perdita del diritto di voto; l’impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento; di ottenere in molti casi servizi dalla pubblica amministrazione e da privati. La cancellazione è pertanto un provvedimento con conseguenze importanti nei confronti del singolo e viene adottato dalla Pubblica Amministrazione soltanto come mezzo eccezionale ed ultimativo e quando gli accertamenti previsti hanno dimostrato inequivocabilmente l’irreperibilità da oltre un anno.

Fonti normative di riferimento

L. 1228/1954 e DPR 223/1989.

Ufficio responsabile del provvedimento

Settore Servizi Demografici e Relazioni con il Pubblico – Ufficio Anagrafe (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici)

Responsabile del procedimento/istruttoria

L’Ufficiale d’Anagrafe (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici)

Responsabile dell'adozione finale del provvedimento

L’Ufficiale d’Anagrafe.

Soggetto al quale rivolgersi in caso di inerzia

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.2.2013 il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario Generale del Comune di Martellago al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario Generale: consultare la sezione Uffici)

Strumenti di tutela in favore dell'interessato

Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione, ed i modi per attivarli sono di seguito descritti.

Contro il provvedimento di cancellazione per irreperibilità sono esperibili:

  • il ricorso gerarchico al Prefetto territorialmente competente (Prefettura di Venezia), entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo.
  • il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del provvedimento.
  • l'azione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, entro 60, (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento, oppure decorrenti dalla notifica dell'esito del ricorso gerarchico al Prefetto.

Termine del procedimento

Un anno.

Requisiti per il rilascio del provvedimento finale

Allontanamento dalla dimora abituale per un anno.

Documentazione richiesta per il rilascio del provvedimento

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Avvio del procedimento

D'ufficio e di parte.

Tipo di parere o di valutazione tecnica

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Sospensione del procedimento

No.

Validità del provvedimento

Illimitata.

Silenzio/assenso

No

Modulistica

L'istanza "Dichiarazione trasferimento della dimora abituale" è scaricabile dalla sezione Documenti.

Diritti di segreteria, bolli, tariffe

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Per informazioni

Ufficio Servizi Demografici
Per contatti, recapiti e orari consultare la sezione Uffici.

Ultima modifica: venerdì, 20 ottobre 2023

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