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Richiesta elenchi iscritti nell’anagrafe della popolazione residente

Titolo del procedimento

Richiesta degli elenchi degli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente.

Descrizione del procedimento

E' consentito rilasciare elenchi nominativi di iscritti in anagrafe alle Amministrazioni Pubbliche previa richiesta scritta e motivata. La richiesta potrà essere evasa solamente se è effettuata ai sensi delle norme sotto elencate o in base a normative di settore che dovranno essere specificate.

Fonti normative di riferimento

L'art. 34, primo comma, del D.P.R. n. 223/89 recita:
"Alle Amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente". Detto articolo è stato integrato dall'art. 177 del D.Lgs. n.196/2003 che recita:" Il Comune può utilizzare gli elenchi di cui all'art. 34, comma 1, del D.P.R. n. 223/1989, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale".

L'art. 43, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 recita:
"I consiglieri Comunali e Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge".

L'art. 18, secondo comma, del D.Lgs. n. 196/2003 stabilisce che:
"Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali".

L'art. 19, secondo comma, del D.Lgs. n. 196/2003 stabilisce che:
"La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali".

Ufficio responsabile del provvedimento

Settore Servizi Demografici e Relazioni con il Pubblico – Ufficio Anagrafe (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici)

Responsabile del procedimento/istruttoria

L’Ufficiale d’anagrafe (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici)

Responsabile dell'adozione finale del provvedimento

L’Ufficiale d’Anagrafe.

Soggetto al quale rivolgersi in caso di inerzia

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.2.2013 il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario Generale del Comune di Martellago al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario Generale: consultare la sezione Uffici)

Strumenti di tutela a favore dell'interessato

Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione, ed i modi per attivarli sono di seguito descritti.

Contro il provvedimento di diniego di rilascio elenchi è esperibile:
Ricorso gerarchico al Prefetto territorialmente competente (Prefettura di Venezia), entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo.

(in materia di silenzio della P.A.) Ricorso giurisdizionale amministrativo speciale al Tar:

  • oggetto: silenzio in merito ad istanza di un privato;
  • modalità: ricorso in forma di atto legale giudiziario mediante patrocinio di un avvocato;
  • termini: entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del relativo procedimento amministrativo;

Ricorso giurisdizionale amministrativo autonomo al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia in materia di danno da ritardo

  • oggetto: il danno doloso o colposo in conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento;
  • modalità: ricorso in forma di atto legale giudiziario mediante patrocinio di un avvocato; non occorre esperire prima il ricorso amministrativo
  • termini: entro centoventi giorni decorrenti dalla scadenza di un anno dallo spirare del termine di conclusione del procedimento.

Termine del procedimento

30 giorni.

Requisiti per il rilascio del provvedimento finale

Essere un soggetto pubblico.

Documentazione richiesta per il rilascio del provvedimento

  • Istanza per la richiesta (vedi paragrafo "Modulistica")
  • Documento di riconoscimento del dirigente / responsabile / direttore, ecc dell'Ente o gestore pubblico servizio

Avvio del procedimento

Di parte.

Tipo di parere o di valutazione tecnica

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Sospensione del procedimento

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Validità del provvedimento

Illimitata.

Silenzio/assenso

No.

Modulistica

L'istanza è disponibile nella sezione Documenti.

Diritti di segreteria, bolli, tariffe

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Per informazioni

Settore Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe
Per contatti, recapiti e orari consultare la sezione Uffici.

Ultima modifica: lunedì, 23 ottobre 2023

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