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Tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone

Fasce orarie del rispetto della quiete pubblica e della tranquillità delle persone da osservare nei luoghi pubblici e privati.

Pubblica quiete, tranquillità delle persone

Dall'art. 16 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana

Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.
 
E' particolarmente tutelata la fascia oraria:
a) nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre dalle ore 12.00 alle ore 15.30, dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 8:00;

b) nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dalle ore 12.00 alle ore 15.00, dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 8:00;

c) giorni festivi: dalle ore 12.00 alle ore 15.30, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 9:00;

Anche durante gli orari sopra stabiliti, dovrà essere adottata ogni cautela e usato ogni accorgimento affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.
L’impiego di macchine da giardinaggio nonché l’esecuzione di lavori edili/artigianali svolti in economia, traslochi, ecc. devono rispettare le indicazioni di cui sopra.

E’ vietato lasciare accesi autocarri e/o macchine operatrici in area residenziale, al solo scopo di riscaldamento del motore, anche al fine di evitare dannose immissioni di polveri. Si richiama inoltre quanto previsto dall’art. 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n° 21.

Rumori provocati da mestieri ed attività

Dall'art. 17 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana

Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale e regionale, dal Piano di classificazione acustica e salvo deroghe per comprovati motivi concesse dall’Amministrazione Comunale, anche con riferimento agli orari, l’esercizio di professioni o mestieri rumorosi, con l’uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni sono consentiti nel territorio comunale:

Giorni feriali (lavorativi):
d) nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre: dalle ore 08,00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30;
e) nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio: dalle ore 08,00 alle ore 12.00 e dalle ore 15,00 alle ore 19.00;

Nei giorni festivi: non consentiti.

L’esercizio delle professioni, arti e mestieri sopra indicati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all’industria e all’artigianato dagli strumenti urbanistici in vigore. Si richiama inoltre quanto previsto dall’art. 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n° 21.

Rumori provocati da pubblici esercizi

Dall'art. 18 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana

I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.

L’uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 8.00 salvo specifica autorizzazione.

Rumori provocati da animali

Dall'art. 20 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana

E’ vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, industrie, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali qualora disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l’animale molesto o ad adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.

Ultima modifica: mercoledì, 21 giugno 2023

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