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Disposizioni utilizzo impianti termici, falò, barbecue, fuochi d'artificio e combustioni all'aperto

inquinamento riscaldamento

Dal 1^ ottobre 2025 al 30 aprile 2026

Data di Pubblicazione

14 ottobre 2025

Tipologia

Avviso

Descrizione estesa

Estratto ordinanza n. 73/2025

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI, REGOLAMENTAZIONE DEI FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE, FUOCHI D’ARTIFICIO E COMBUSTIONI ALL’APERTO DAL 1° OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026

Il Sindaco

omissis

ORDINA

A.    CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI
 
Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026 In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:
A1. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

•    17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
•    19°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

•    edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico- dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
•    sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
•    edifici adibiti a scuole dell’infanzia e asili nido;
•    edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
•    edifici  adibiti  ad  attività  industriali,  artigianali  e  assimilabili,  nei  casi  in  cui  ostino  esigenze tecnologiche o di produzione.

A2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle (classificazione introdotta con
D.M.    186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

A3. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

•    17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
•    18 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

•    edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico- dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
•    sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
•    edifici adibiti a scuole dell’infanzia e asili nido;
•    edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
•    edifici  adibiti  ad  attività  industriali,  artigianali  e  assimilabili,  nei  casi  in  cui  ostino  esigenze tecnologiche o di produzione.

A4. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle (classificazione introdotta con
D.M.    186/2017), quando è presente di un impianto di riscaldamento alternativo.

A5. Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti a biomassa (es. caldaie a legna o pellet):
 
•    i generatori di potenza ≤ a 35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 25 mg/Nm3;
•    i generatori di potenza > a 35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 15 mg/Nm3;

A6. Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell’ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del D.Lgs n. 152/2006


B.    FALO’ TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D’ARTIFICIO

Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026 In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:
B1. Divieto di accensione di falò tradizionali e fuochi d’artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs.
n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a).
Sono consentite le accensioni, in occasione di due eventi (complessivi) organizzati/autorizzati dal Comune, e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali.

B.2 L'accensione del falò rituale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai tre steri (3 mc circa), priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.

B3. I barbecue all’aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella) sono ammessi in numero uguale inferiore a quello svolto nell’anno precedente.
Sono sempre concessi i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.


In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

B4. Divieto di effettuare falò rituali, fuochi d’artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a) e barbecue all’aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella).
Sono esclusi dal divieto solo i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.

C.    COMBUSTIONI ALL’APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI

Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026

C1. Divieto di effettuare combustioni all’aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del d.lgs.
n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).

Le  limitazioni  sopra  elencate  si  applicano  nell’ambito  delle  azioni  regionali  contenute  nella  DGRV  n. 238/2021, dal 01/10/2025 e fino al 30/04/2026;

RACCOMANDA

l'utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet certificato di classe A1 UNI EN ISO 17225-2 (ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera D del D. Lgs n. 152/2006).

INVITA
 
-    la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute, in particolare quando le concentrazioni degli inquinanti atmosferici sono superiori ai limiti consentiti, limitando l'attività all'aperto ed evitando di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
-    le attività commerciali e assimilabili a mantenere chiusi, ovvero in apertura manuale, i battenti degli accessi al pubblico;
-    di revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. n. 689/1981.

omissis

IL SINDACO

 
La presente ordinanza è scaricabile in versione integrale al seguente link

A cura di

Ambiente
Via Regina Niero, 5 - 30030 Martellago-VE
Sede Uffici Manutenzione del Patrimonio ed Ambiente
Ultima modifica: martedì, 14 ottobre 2025

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