Regione Veneto
Accedi all'area personale

Espropri per pubblica utilità

L'esproprio è un procedimento finalizzato all’acquisizione di aree per la realizzazione di opere di pubblica utilità. Presupposto essenziale è l’interesse pubblico (art. 2 legge 2359/1865).

Fasi principali della procedura espropriativa

Fase preliminare

  • per poter redigere la progettazione di un’opera pubblica può essere necessario accedere ad una proprietà privata.
  • l’accesso al fondo/immobile privato fa parte degli adempimenti relativi alla progettazione che precedono l’approvazione del progetto definitivo di un’opera pubblica.
  • in via preliminare vengono individuati gli intestatari catastali del bene sul quale è apposto il vincolo preordinato all’esproprio. Mediante l’accesso ai fondi vengono eseguite le necessarie operazioni di base (misurazioni, rilievi, indagini sul terreno, ecc,)
  • dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica viene avviato il procedimento di approvazione del progetto definitivo con il quali si dichiara la pubblica utilità dell’opera.

Prima dell’approvazione del progetto definitivo si procede con:

  • notifica ai proprietari/possessori del bene di comunicazione di avvio di approvazione del progetto definitivo.
  • gli interessati entro 30 giorni possono presentare osservazioni scritte
  • vengono esaminate  e controdedotte le osservazioni 

Per l’approvazione del progetto definitivo si valutano le osservazioni presentate ed eventualmente vengono accolte nell’atto  deliberativo. In seguito si procede con:

  • comunicazione dell’efficacia della pubblica utilità dell’opera 
  • notifica ai proprietari/possessori del bene dell’elenco dei beni da espropriare e delle somme proposte per l’espropriazione
  • gli interessati entro 30 giorni possono presentare osservazioni scritte o documenti e per fornire ogni elemento utile alla determinazione dell’indennità di esproprio.
  • vengono esaminate e controdedotte le osservazioni 


L’indennità di espropriazione viene determinata e notificata agli interessati

  • gli interessati entro 30 giorni possono accettare / non accettare l’indennità di espropriazione

L’indennità di espropriazione:

  • l’indennità di espropriazione è accettata e pagata
  • l’indennità di espropriazione non accettata viene depositata presso il Servizio Depositi definitivi della Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia.
  • le ditte che non hanno accettato vengono invitate a comunicare se per la determinazione dell’indennità definitiva intendono avvalersi di un collegio di tecnici ed in caso affermativo devono designare un tecnico di propria fiducia.
  • nel caso suddetto il Comune nomina sia un tecnico per il Comune sia un tecnico indicato dai proprietari
  • su richiesta di chi vi abbia interesse, il presidente del tribunale civile competente per territorio nomina un terzo tecnico.
  • è costituito un collegio che avrà il compito di determinare in via definitiva l’indennità di espropriazione
  • i tecnici redigono una relazione contenente la stima dell’indennità di esproprio e depositano la relazione presso l’autorità espropriante
  • se le ditte proprietarie non chiedono la costituzione del collegio di tecnici, il Comune fa determinare l’indennità definitiva di esproprio alla competente Commissione Provinciale (art 41)
  • entrambe le stime possono essere oggetto di opposizione avanti la Corte d’Appello (art. 54)


Emanazione del decreto di esproprio

  • notifica ai proprietari/possessori del bene del decreto di esproprio assieme ad un avviso contenente la data e l’ora in cui sarà eseguito
  • la notifica deve avvenire almeno sette giorni prima della data prevista per l’esecuzione

Procedura di immissione in possesso: il Comune prende possesso delle aree espropriate sulle quali sarà realizzata l’opera pubblica.

Competenza territoriale

  • per progetti statali: lo Stato
  • per progetti regionali: l'ente Regione del Veneto
  • per progetti della Città Metroolitana: l'ente Città metropolitana di Venezia
  • per progetti comunali: l'ente Comune di Martellago

Normativa di riferimento

Legge n. 2359 del 25.06.1865;
Legge n. 865 del 22.10.1971; 
Legge n. 1 del 03.01.1978; 
Legge 15 gennaio 1885 n. 2892; 
Legge 19 novembre 1968 n. 1187; 
Decreto Legge 2 maggio 1974 n. 115; 
Legge 28 gennaio 1977 n. 10;
Legge 29 luglio 1980 n. 385;
Legge 30 dicembre 1991 n. 413;
Legge 8 agosto 1992 n. 359;
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; 
Legge 23 dicembre 1996 n. 662;
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Ultima modifica: martedì, 11 luglio 2023

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri