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Sistemazione di strade/aree private ad uso pubblico

Concessione di contributi a soggetti privati per sistemazione e manutenzione di strade / aree private ad uso pubblico.

Il contributo è concesso per le seguenti finalità

  • la sistemazione di strade private ad uso pubblico, di arredo urbano in area di proprietà privata ad uso pubblico
  • per la pulizia dei fossati
  • interventi vari che abbiano un pubblico interesse. 

I richiedenti devono essere residenti e proprietari del tratto di strada, fossato, spazio, ad uso pubblico, interessato dai lavori.

Per l'avvio del procedimento

  1. i residenti/proprietari presentano un’unica richiesta di assegnazione di contributo per i lavori previsti;
  2. nell’istanza dovrà essere specificata la motivazione, la misura, l’entità e la spesa dell’intervento richiesto anche per mezzo di grafici e/o planimetrie.

Durate i lavori

  1. i proprietari si impegnano a far eseguire i lavori rispettando le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

A fine lavori

  1. dichiarazione da parte della ditta esecutrice dei lavori che le opere sono state eseguite a regola d’arte e a norma di legge.

L'assegnazione del contributo viene determinata in relazione a

  1. assegnazione del contributo determinata in relazione a:
    a) lunghezza della strada;
    b) n° di famiglie residenti;
    c) importanza della strada; 
    d) importanza dell’intervento con particolare riferimento alle opere fognarie;
  2. valutazione in ordine alla spesa ritenuta ammissibile da parte dell’Ufficio tecnico Comunale nella misura non superiore al 50%
  3. verifica ed attestazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte sulla base dei disegni esecutivi;

La sospensione del procedimento avviene

  1. per irregolarità e/o incompletezza (art. 9 del regolamento comunale approvato con deliberazione di c.c. n. 21 del 5.3.2007);
  2. per acquisizione di pareri e/o valutazioni tecniche e/o di ulteriori elementi di giudizio (art. 10 del regolamento comunale approvato con deliberazione di c.c. n. 21 del 5.3.2007);
  3. per comunicazione al richiedente dei motivi ostativi al soddisfacimento della richiesta (art. 14 del regolamento comunale approvato con deliberazione di c.c. n. 21 del 5.3.2007);

Normativa di riferimento

  • art. 25 dello Statuto Comunale
  • art. 12 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni
  • D.P.R. 7.4.2000 n. 118
  • art. 26 del “Regolamento generale per la concessione di contributi finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici a persone, enti ed associazioni”.
Ultima modifica: martedì, 11 luglio 2023

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