Albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello

Ai sensi dell' art. 21 della Legge 10.4.1951 n. 287 il sindaco, ogni due anni, attraverso un pubblico avviso, rende noto alla cittadinanza che si apre il periodo per procede alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli Albi dei Giudici popolari per le Corti d'Assise e per le Corti d'Assise d'Appello.

Requisiti per l'iscrizione:

Per le Corti d'Assise:

  • possesso della cittadinanza italiana
  • godimento dei diritti civili e politici
  • buona condotta morale
  • età compresa fra i 30 e i 65 anni
  • licenza di scuola media inferiore (scuola secondaria di I grado)
     

Per le Corti d'Assise d'Appello:

  • possesso della cittadinanza italiana
  • godimento dei diritti civili e politici
  • buona condotta morale
  • età compresa fra i 30 e i 65 anni
  • diploma di scuola media di secondo grado (scuola superiore), di qualsiasi tipo


Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

  • i magistrati ed, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.


Tutti coloro che non risultano iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari, in possesso dei requisiti sopra descriti, possono presentare domanda d'iscrizione presso l'Ufficio Protocollo; di norma il periodo va dal mese di aprile al 31 luglio (ogni due anni).


Modulistica
L'istanza per l'iscrizione va di norma presentata in concomitanza della pubblicazione dell'avviso pubblico che informa dell'aggiornamento dell'elenco dei giudici popolari (presentazione domande: 1 aprile - 31 luglio di ogni anno dispari)