Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi

Ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 e del regolamento comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 5.3.2007

L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla Legge 241/1990 e dal vigente "Regolamento comunale di disciplina dell'azione amministrativa e del diritto di accesso" (deliberazione di C.C. n. 21/2007).

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi favorisce la partecipazione all’attività amministrativa e ne assicura l’imparzialità e la trasparenza.

In particolare, ai fini del diritto d’accesso, per “documento amministrativo” si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, di contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuto dal Comune e concernente attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della sua disciplina sostanziale.

L’accesso agli atti amministrativi riveste finalità di interesse pubblico e costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza; esso attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti stabilmente alla stessa data dal Comune o da questo formati. Il Comune non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Il diritto di accesso può essere esercitato con riguardo ad atti interni a procedimenti amministrativi per l’emanazione di provvedimenti, anche durante il corso degli stessi, salvi i poteri di differimento previsti dall'art. 35 del regolamento comunale.

Il diritto di accesso può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiede di accedere, ed è consentito in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale, dalla legge, dal Codice in materia di protezione dei dati.

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando il Comune ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Non sono ammesse istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato del Comune.


Per esercitare il diritto di accesso:
E' necessario compilare l'istanza di accesso riferita al tipo di documento di cui si richiede la visione o l'estrazione di copia (scaricabile dalla sezione Modulistica).
L'accesso ai documenti edilizi è soggetto al versamento dei diritti di ricerca e visura oltre all'eventuale rimborso del costo di riproduzione copie (stabilito annualmente dalla Giunta Comunale).
Si consiglia di consultare il regolamento comunale che disciplina il diritto di accesso disponibile nella sezione Regolamenti.