Certificati anagrafici

Certificati: informazioni generali

I certificati anagrafici attestano i dati contenuti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune (APR).
Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (DPR 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dall'articolo 15 della legge n.183 del 2011).
I certificati possono essere utilizzati soltanto nei rapporti tra privati e, a tal fine, i certificati rilasciati riportano la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Queste norme hanno come obiettivo la completa decertificazione del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini.

Quali certificati si possono richiedere

I certificati che, ai sensi del Regolamento Anagrafico, l’’Ufficio Anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, sono: 

  • stato di famiglia – che attesta la composizione familiare al momento del rilascio
  • residenza – che attesta la residenza in un determinato Comune

L’Ufficiale d’Anagrafe può certificare inoltre ogni altra informazione contenuta nell’ANPR. Possono quindi essere richiesti, a titolo esemplificativo, anche certificati di

  • stato libero
  • esistenza in vita
  • anagrafico di Unione Civile 
  • cittadinanza
  • stato civile

I certificati storici, di residenza storico, di residenza alla data, di stato di famiglia alla data, vengono emessi su richiesta motivata.

Tempi per il rilascio del certificato

I certificati richiesti allo sportello anagrafico che non richiedono una ricerca d’archivio (vedi: certificati storici) verranno rilasciati immediatamente.

Le richieste di certificazione pervenute per posta elettronica, posta normale o via fax e quelle relative a certificati che richiedono una ricerca d’archivio verranno evase entro 30 giorni.

Costi della certificazione

Il Comune di Martellago ha abolito i diritti di segreteria sui certificati, che non devono pertanto essere corrisposti. I certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo. 
L’imposta di bollo per i certificati emessi allo sportello può essere assolta in modo virtuale, pagando l'importo in contanti direttamente all'ufficiale d'anagrafe;  il richiedente può anche preacquistare la marca da bollo presso una tabaccheria.
Se il certificato viene richiesto per un uso per il quale è prevista un’esenzione, questa deve essere espressamente indicata nella richiesta, e verrà inserita nel certificato stesso.

Attenzione:
in caso di mancato o parziale assolvimento dell’imposta di bollo, chi rilascia il certificato, chi lo utilizza e chi lo riceve è soggetto ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta evasa o della maggiore imposta dovuta, oltre al pagamento del tributo (art. 252 Dpr 26 ottobre 1972 n. 642).

Validità del certificato anagrafico

La validità dei certificati anagrafici è di tre mesi dalla data di rilascio (art. 41 D.P.R. n. 445/2000).

Dove richiedere i certificati

I certificati anagrafici possono essere richiesti a mezzo:

  • posta elettronica semplice (e-mail) all'indirizzo: anagrafe@comune.martellago.ve.it
  • P.E.C. all’indirizzo comune.martellago.ve@pecveneto.it 
  • di persona presso Ufficio Anagrafe di Martellago o delegazione di Maerne
  • per posta, con lettera indirizzata a: Comune di Martellago - Piazza Vittoria, 1 - 30030 - Martellago (VE) (in questo caso, allegare busta affrancata per la risposta se si vuole che il certificato vanga inviato con lo stesso mezzo)
  • a mezzo fax al numero 041 5403091 (Ufficio Anagrafe) o al numero 041 5402363 (Ufficio Protocollo Generale)

Certificati sostituibili da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva

Visita l'apposito paragrafo nella sezione introduttiva Certificati, atti ed estratti.

In quale Comune si può richiedere il certificato

Si rinvia al contenuto dell'apposito paragrafo nella sezione introduttiva "Certificati, estratti, copie di atti".

Cittadini iscritti all'A.I.R.E. Anagrafe Popolazione Residente all’Estero

I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE possono chiedere i seguenti certificati:

  • stato di famiglia AIRE
  • residenza AIRE
  • cittadinanza
  • anagrafico di unione civile 
  • anagrafico di nascita e di matrimonio
  • storico di residenza e storico alla data

Normativa di riferimento

  • Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (art. 15) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)"
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
  • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa"
  • D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 "Regolamento anagrafico"
  • D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972  "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modificazioni e integrazioni

Di seguito, si riportano gli articoli del Regolamento Anagrafico D.P.R. n. 223/89 - Capo IV - che disciplinano la certificazione anagrafica:

Art. 33 (Certificati anagrafici).

  1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonche' ogni altra informazione ivi contenuta.
  2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.
  3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.»

Art. 35 (Contenuto dei certificati anagrafici).

  1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalita' delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e la firma dell'ufficiale di anagrafe.
  2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno.
  3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
  4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.
  5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sui dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nei limiti e nel rispetto delle modalita' previsti dal medesimo decreto legislativo.»

Art. 36 (Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche)

  1. Avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l'interessato puo' produrre ricorso al Prefetto.