Sposarsi

Coloro che hanno intenzione di sposarsi, con rito civile o religioso, devono richiedere la pubblicazione di matrimonio.

La pubblicazione di matrimonio è costituita da due fasi:

Fase istruttoria
Gli sposi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentare, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi, la comunicazione dei loro dati per l'avvio del procedimento. 
Per tale comunicazione è necessario utilizzare il modello riportato nella sezione Il Comune / Modulistica.
Successivamente verrà concordata la data in cui verrà redatto l’atto di pubblicazione.

Pubblicazione
Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico o procura speciale, devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'Ufficio dello Stato Civile. In tale sede viene concordata la data del matrimonio civile. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento dell’atto di pubblicazione che della celebrazione del matrimonio.

 

Elenco documenti da presentare a seconda dei seguenti casi:

Matrimonio religioso:
richiesta di pubblicazione del parroco e del ministro di culto.
  
Sposi minorenni: 
decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Venezia.

Sposa vedova da meno di 300 giorni:
dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.

Sposa divorziata da meno di 300 giorni:
sentenza di scioglimento, cessazione effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile.

Sposi stranieri:
consultare il testo "Informazioni su matrimonio in Italia di cittadino straniero" 

Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.

Sposi parenti o affini:
dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
 
L'atto di pubblicazione deve rimanere affisso all'Albo Pretorio (albo Pretorio online) per otto giorni consecutivi nel Comune di residenza di ciascuno degli sposi. 
Il matrimonio può essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione.

In caso di matrimonio religioso, l'ufficio dello Stato Civile, decorsi i termini di legge, provvede al rilascio del certificato di nulla-osta al matrimonio da consegnare a cura degli sposi al ministro di culto richiedente la pubblicazione.

 

Modulistica
Alcuni documenti da allegare al modulo di domanda non sono acquisibili dall'Ufficio dello Stato Civile e devono essere prodotti dagli interessati.

L'istanza per la richiesta di avvio del procedimento di pubblicazione è disponibile nella sezione Il Comune / Modulistica.

L'istanza di richiesta di pubblicazione, compilata, può essere recapitata:

 

Normativa di riferimento

  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
  • Codice Civile artt. 84 e seguenti.
  • Legge 15.7.2009 n. 94