Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Ultima modifica: deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31 luglio 2015.

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PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Regolamento - Finalità.
1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo statuto comunale e dal presente regolamento, che attua quanto dispone l'art. 5 dell'ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del consiglio comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.


ART. 2 - Interpretazione del regolamento.
1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del consiglio comunale.
2. Il Presidente del consiglio comunale incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al consiglio comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti scritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli può sospendere brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.


ART. 3 - Durata in carica del Consiglio
1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri assegnati e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.


ART. 4 - La sede delle adunanze
1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del consiglio comunale ed al Segretario comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del consiglio.
3. Il Presidente del consiglio comunale stabilisce che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni, particolari esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato, della Regione Veneto e quella Europea.

 

CAPO II - IL PRESIDENTE

ART. 5 - Presidenza delle adunanze
1. La presidenza delle sedute di consiglio comunale è svolta da un consigliere eletto in seno all'organo nella prima seduta.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del consiglio comunale la presidenza è assunta dal Vice Presidente ed ove anche questi sia assente o impedito, dagli altri consiglieri, secondo l'ordine di anzianità.


ART. 6 - Compiti e poteri del Presidente
1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e può stabilire il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
4. Il Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di un quinto dei consiglieri, può concedere la parola a persona estranea all'Assemblea consiliare, purchè, a suo giudizio, vi sia giustificato motivo.
5. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato reiterati avvertimenti, può ordinare l'espulsione dalla sala consiliare di chiunque sia causa di disordine provvedendo altresì, nei casi in cui il pubblico non si attenga agli avvertimenti dati, allo sgombero della sala consiliare.

 

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

ART. 7 - Costituzione
1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo consiliare è l'aggregazione politica in rapporto alla rappresentanza della lista elettorale indipendentemente dal numero di consiglieri eletti.
3. Per i casi di non adesione al gruppo collegato alla lista elettorale ovvero di separazione da queste aggregazioni, è costituito il gruppo consiliare misto.
4. Ciascun gruppo deve comunicare per iscritto al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale, il nome del Capogruppo entro il terzo giorno antecedente la prima riunione del consiglio neoeletto; in mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il consigliere più anziano cioè colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta del suo gruppo.
5. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, al Presidente del consiglio ed al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capogruppo di nuova appartenenza.

 

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 8 - Costituzione e composizione
1. Il consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno le seguenti commissioni permanenti, composte da sette membri, in modo da assicurare la rappresentanza proporzionale tra maggioranza e minoranza.

    1^ Commissione Consiliare Permanente ( Urbanistica ed utilizzo del territorio, insediamenti residenziali e produttivi. Lavori pubblici, viabilità, trasporti. Parco e arredo urbano. Tutela ambientale ed igiene del territorio):
    2^ Commissione Consiliare Permanente ( Politiche di bilancio e controllo economico finanziario. Gestione del patrimonio comunale. Stato giuridico e Pianta organica del personale dipendente)
    3^ Commissione Consiliare Permanente (Attività sociali, Sicurezza Sociale, Attività sportive, scolastiche e culturali. Politiche giovanili e delle pari opportunità. Tutela dei diritti dei cittadini. Organismi di partecipazione e libere Associazioni. Problemi del mondo del lavoro.

2. Costituiscono inoltre Commissioni consiliari permanenti anche la Commissione per lo Statuto ed i Regolamenti e la Conferenza dei capigruppo. Il consiglio comunale può altresì costituire commissioni miste.
3. La Commissione consiliare permanente per i regolamenti e lo statuto provvede all'aggiornamento ed al riesame dei regolamenti e dello Statuto, tenendo conto delle norme sopravvenute e delle segnalazioni degli uffici competenti.
4. La Conferenza dei capigruppo è un organismo consultivo del Presidente del Consiglio comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attivita' del Consiglio; essa costituisce ad ogni effetto Commissione consiliare permanente.


ART. 9 - Presidenza e convocazione delle commissioni
1. Ciascuna Commissione nomina con maggioranza assoluta dei componenti assegnati, un Presidente e un Vice presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. La revoca avviene con le medesime formalità della nomina se proposta da almeno un terzo dei componenti.
2. L'elezione del Presidente e Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
3. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
4. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si tiene la riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare ed affisso all'albo pretorio del Comune. La convocazione è fatta recapitare ai componenti della commissione, nel loro domicilio dichiarato, anche tramite invio degli avvisi di convocazione, sottoscritti con firma digitale, dalla casella di posta elettronica certificata del Comune alla casella di posta elettronica certificata di ogni componente, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Per i casi d'urgenza la convocazione è fatta 24 ore prima. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, agli Assessori e ai Capigruppo consiliari inviando l'ordine del giorno.


ART. 10 - Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti
1. La riunione della commissione consiliare permanente è valida quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Un componente di una Commissione può delegare un consigliere, al suo posto, con diritto di intervento e di voto.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell’adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del comune.
3. Il Sindaco, i membri della giunta ed il Presidente del consiglio comunale possono partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, con facoltà di relazione, di proposta e di intervento nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno.
4. La richiesta di esame di argomenti può essere formulata dal Presidente del Consiglio comunale, dal Sindaco o dall'Assessore competente ed è indirizzata al Presidente della Commissione, la quale deve esprimere il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, entro 15 giorni dalla lettera di trasmissione; nel caso di argomenti dichiarati urgenti il termine viene ridotto a 5 giorni.
5. Per l’esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.
6. Si applicano, in quanto compatibili, anche le norme previste per il funzionamento del Consiglio comunale.


ART. 11 - Funzioni delle commissioni consiliari permanenti
1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune.
2. Trascorsi i termini senza che la Commissione consiliare abbia provveduto ad esprimere il proprio parere in merito, l'argomento può essere deliberato dal Consiglio comunale.
3. Si prescinde dal richiedere il parere qualora l'eccezionalità dell'argomento sia tale da non consentire la convocazione delle Commissioni.


ART. 12 - Segreteria delle commissioni consiliari permanenti. Verbale delle sedute. Pubblicità dei lavori.
1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale nominato dal Segretario generale. Spetta al segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti dell’adunanza. I verbali sono approvati nell’adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
2. In caso di assenza motivata del segretario, le funzioni di verbalizzazione verranno svolte da un componente nominato dalla commissione stessa.

 

CAPO V - COMMISSIONI SPECIALI

ART. 13 - Commissioni d’indagine riservata.
1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d’indagine riservata sull’attività dell’amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal revisore dei conti.
2. Della commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, con votazione palese, viene designato il coordinatore. La redazione dei verbali delle commissioni viene effettuata da un funzionario comunale incaricato su proposta del coordinatore della stessa commissione.
3. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la Giunta dovrà adottare entro un termine prestabilito.


ART. 14 - Commissioni di studio e consulte.
1. Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l’incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Nelle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché, se è ritenuto necessario, dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.
2. Il presidente della commissione riferisce al consiglio, periodicamente sull’avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell’incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. È riconosciuto l’operato delle consulte dell’ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all’indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell’ente stesso. L’attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

 

CAPO VI - CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 15 - Designazione e funzioni.
1. Terminato l'appello, accertata la regolarità dell'assemblea, prima dell'inizio della trattazione dell'ordine del giorno del consiglio comunale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina, scegliendoli tra i consiglieri, tre scrutatori di cui uno appartenente alla minoranza; nel caso di assenza di consiglieri di minoranza, la scelta del terzo scrutatore ricadrà tra i componenti della maggioranza.
2. Gli scrutatori assistono il Presidente nello spoglio dei voti e con lui accertano il risultato della votazione.

 


PARTE II - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 16 - Riserva di legge.
1. L’elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e
la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

 


CAPO II - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART.17 - Entrata in carica - Convalida
1. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell’organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all’elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti, Sindaco compreso, e dichiarare, con l’osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l’elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell’insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni.


ART. 18 - Dimissioni.
1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, mediante inoltro presso l’ufficio protocollo del comune.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal consiglio, deve avvenire in occasione dell'adunanza successiva alla data delle dimissioni, nel rispetto delle modalità previste dalle leggi e dallo statuto vigenti.


ART. 19 - Decadenza e rimozione dalla carica.
1. Per i casi di ineleggibilità od incompatibilità preesistenti o successive all'elezione dei consiglieri comunali, ovvero per i casi di rimozione o di decadenza, si applicano le norme vigenti in materia.
2. Il Presidente, o in sua mancanza il vice Presidente, avuta conoscenza di provvedimenti di rimozione dalla carica o di passaggio in giudicato di sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione, convoca il consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o a quelle straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, preventivamente comunicato al Presidente del Consiglio, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tal riguardo, il Presidente del consiglio comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
4. La surroga dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all’art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.


ART. 20 - Sospensione dalle funzioni.
1. I componenti dell’organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell’art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o quelli di cui all’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Presidente, o in sua mancanza il Vice presidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte dell’organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell’ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4bis, della legge n. 55/90, il consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

 


CAPO III - DIRITTI

ART. 21 - Diritto d’iniziativa.
1. I consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio, che la trasmette al segretario comunale per l’istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l’argomento. Il Presidente del consiglio iscrive la proposta all’ordine del giorno del primo consiglio comunale indicando, con l’oggetto, il consigliere proponente.
3. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del consiglio comunale.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente del consiglio comunale, nei due giorni precedenti quello dell’adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al presidente del consiglio comunale, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può proporre di modificare o ritirare uno o più emendamenti, prima che la discussione sia dichiarata chiusa.
5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell’adunanza sono subito trasmesse al segretario comunale che ne cura con procedura d’urgenza l’istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le proposte di emendamento presentate nel corso dell’adunanza, il segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell’ambito delle sue competenze.
Su richiesta effettuata dal segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l’ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l’ultimo punto all’ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all’adunanza successiva.


ART. 22 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.
1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco agli Assessori e al Presidente del Consiglio comunale, interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. L’interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l’ufficio protocollo del comune, e rivolta al Sindaco, o alla giunta, o al Presidente del Consiglio, per avere o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell’operato dell’amministrazione.
3. Nella prima seduta successiva all'atto di deposito dell'interrogazione scritta presso l'ufficio protocollo del comune, ad essa risponde il Sindaco, l'Assessore o il Presidente del consiglio, a seconda della competenza richiesta dall'interrogazione.
4. Nel caso in cui l'interrogazione sia presentata al Presidente durante lo svolgimento della seduta consiliare, il Presidente, il Sindaco o l'Assessore competente, potranno rispondere immediatamente o dichiarare di differire la risposta nella seduta successiva.
5. L'interrogazione non può dar luogo a discussione, avendo solo carattere informativo.
6. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco, ad un Assessore delegato o al Presidente del Consiglio, circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta, il consigliere richiedente dichiara di essere soddisfatto o meno. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenga soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che sarà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e sulla quale il Consiglio si pronuncerà con un voto.
7. Alle interrogazioni il Sindaco, o l'Assessore delegato competente per materia, o, eventualmente, il Segretario comunale, su autorizzazione verbale del Presidente, può dare la risposta verbale nella stessa seduta, oppure scritta, su richiesta del proponente, entro 10 giorni dalla presentazione
8. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell’ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell’ambito dell’attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all’approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
9. Nel caso di presentazione di una mozione, terminata la lettura da parte del Presidente, prende per primo la parola il Sindaco o l'Assessore competente per replicare alle argomentazioni addotte nella mozione stessa, dopodichè si dà luogo al dibattito, terminato il quale, il Presidente, accertato che nessun altro intenda prendere la parola, mette ai voti la mozione.
10. La mozione deve essere presentata per iscritto da almeno due Consiglieri.
11. Nell'ordine di trattazione si succederanno rispettivamente le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, seguendo il turno di presentazione o di iscrizione; tuttavia, prima di iniziare la trattazione stessa, su proposta del Presidente, del Sindaco o di qualche consigliere, previo voto favorevole del Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti, l'ordine può essere mutato.
12. Le interrogazioni e/o interpellanze relative a fatti connessi tra loro saranno trattate contemporaneamente.
13. L'interpellanza e/o l'interrogazione è sinteticamente illustrata al consiglio comunale dal proponente facendo riferimento al testo della stessa depositato.
14. All'interrogazione e/o all'interpellanza potrà replicare una sola volta il consigliere proponente, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ricevuta.
15. E' mozione d'ordine il richiamo alla Legge o al Regolamento ovvero il rilievo sul modo e l'ordine con il quale sia stata posta la questione dibattuta o col quale si intenda procedere alla votazione.
16. Alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni è, di norma, riservato l’ultimo punto all’ODG del Consiglio Comunale delle sedute consiliari.


ART. 23 - Richiesta di convocazione del Consiglio.
1. Il Presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda il Sindaco oppure almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell’ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all’ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione.
4. Nel caso dell’inosservanza dell’obbligo di convocazione del consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.


ART. 24 - Facoltà di visione degli atti.
1. I consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell’ufficio segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla giunta comunale e comunicate ai capigruppo consiliari. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase entro 24 ore.

 


CAPO IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 25 - Diritto di esercizio del mandato elettivo.
1. I consiglieri comunali, per l’esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 3 agosto 1999 n. 265.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l’indennità di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un’adunanza al giorno.
3. L’indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali, istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del consiglio dall’art. 23 della legge 265/1999 e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.
4. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell’ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di carica prevista dalla legge 265/1999, non è dovuta l’indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti. L’indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma 3.
5. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
6. La giunta comunale, in conformità a quanto dispone l’art. 26, comma 5, della legge 265/1999, provvede a deliberare di assicurare i componenti del consiglio comunale e gli assessori esterni contro i rischi conseguenti all’espletamento del mandato.
7. È prevista un'indennità di presenza anche per le commissioni permanenti.


ART. 26 - Astensione obbligatoria.
1. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.

 


CAPO V - NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 27 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali.
1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascuno capo gruppo comunicare alla presidenza ed al consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall’incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell’evento.

 


PARTE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - CONVOCAZIONE

ART. 28 - Sessioni del Consiglio comunale.
1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza, secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto comunale.
a) sono sessioni ordinarie quelle in cui il Consiglio si riunisce per l'adozione degli atti di cui all'art. 32, comma 2, della Legge n. 142/1990.
b) sono sessioni straordinarie quelle in cui il Consiglio si riunisce per l'adozione di provvedimenti non compresi in quelli previsti nel comma precedente.
c) sono sessioni urgenti quelle convocate quando sussista l'esigenza di un immediato esame di determinati argomenti, l'urgenza deve essere motivata nell'avviso di convocazione e tale motivazione deve essere confermata dal Consiglio comunale prima della discussione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno.


ART. 29 - Convocazione.
1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente nei casi previsti dalla legge ed in particolare entro un termine di venti giorni quando lo richiedano il Sindaco o 1/5 dei consiglieri comunali. Il Presidente può inoltre convocare il Consiglio sulla base degli argomenti proposti dalla Giunta comunale o da una delle Commissioni consiliari Permanenti.
2. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente la convocazione viene effettuata dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento temporaneo anche di questo, dal consigliere anziano, cioè colui il quale ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale ai sensi dell'art. 72, comma 4, del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570 del 16.5.1960.


ART. 30 - Ordine del giorno.
1. L'iniziativa sulla priorità degli argomenti da trattare nella seduta consiliare spetta a colui il quale ha proceduto alla convocazione; rimane comunque facoltà del Consiglio comunale, durante la seduta, decidere, a maggioranza dei presenti, di modificare l'ordine degli argomenti da trattare.
2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo ove si svolgerà l'adunanza, gli argomenti da trattare e deve essere sottoscritto dal Presidente o dalle persone di cui al precedente articolo.
3. Nel caso in cui sia previsto che i lavori si svolgano in più giorni, nella convocazione dovranno essere indicati la sede, le date e gli orari di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale, con allegato l'ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale al domicilio del consigliere, tale consegna dovrà risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal messo comunale. La convocazione può anche essere effettuata tramite invio degli avvisi, sottoscritti con firma digitale, dalla casella di posta elettronica certificata del Comune alla casella di posta elettronica certificata di ogni consigliere comunale.
5. I consiglieri residenti fuori del Comune devono indicare immediatamente il domicilio in Martellago ove gli avvisi di convocazione dovranno essere consegnati.
6. Secondo quanto stabilito dal precedente comma 4 l'avviso di convocazione dovrà essere consegnato ai consiglieri comunali rispettivamente:
a) per le sessioni ordinarie almeno 5 giorni liberi antecedenti a quello stabilito per la riunione.
b) per le sessioni straordinarie almeno 3 giorni liberi antecedenti a quello stabilito per la riunione.
c) per le adunanze convocate d'urgenza almeno 24 ore antecedenti a quelle stabilite per la riunione.
7. L'elenco degli argomenti da trattare, contestualmente alla consegna ai consiglieri comunali, viene pubblicato all'albo pretorio comunale.


ART. 31 - Ordine del giorno aggiuntivo.
1. Nel caso in cui, successivamente alla consegna degli avvisi di convocazione, si renda necessario aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti che abbiano carattere d'urgenza, occorre darne avviso ai consiglieri comunali almeno entro 24 ore antecedenti la seduta, con le medesime modalità di cui agli articoli precedenti.
2. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere discussi dal Consiglio comunale che può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione venga rinviata ad un'altra seduta.


ART. 32 - Documentazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno.
1. Contestualmente all'invio degli avvisi di convocazione, le proposte dei provvedimenti inseriti nell'ordine del giorno, munite della relativa documentazione, devono essere disponibili presso l'Ufficio del Segretario comunale per la consultazione da parte dei consiglieri.
2. I consiglieri potranno inoltre prendere visione di tutti gli atti relativi al procedimento del provvedimento da sottoporre in Consiglio.

 


CAPO II - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

ART. 33 - Registrazioni audio e video e diffusione televisiva e/o attraverso web.
1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del comune di Martellago. È possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del presidente del consiglio comunale. L'aula consiliare dovrà essere provvista di impianto di registrazione audio e i banchi dei consiglieri provvisti di microfono collegato all'impianto medesimo.
2. Il Comune attribuisce alla ripresa audio-video e alla trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, la funzione di favorire la trasparenza e la piena conoscenza dell’attività politica amministrativa dell’Ente.
3. Sono ammesse le riprese audio-video e la diffusione televisiva e/o attraverso web esclusivamente delle adunanze pubbliche.
4. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano in veste istituzionale alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono, nel corso della seduta, sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Al fine di consentire la sola ripresa dei suddetti soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sale né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio Comunale.
5. Le riprese non interferiscono con l’efficacia probatoria del verbale delle adunanze.
6. Il Comune può provvedere in proprio alle riprese e alla diffusione delle adunanze del Consiglio, ovvero affidare l’incarico a soggetti terzi che dichiarino di impegnarsi al rigoroso rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, dei principi di imparzialità, obiettività e completezza dell’informazione e, in generale, alle norme di legge e di regolamento che disciplinano la materia.
7. E’ vietata ogni altra attività privata di registrazione sotto forma di audio e/o video delle immagini della medesima adunanza
8. L’organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio. In tale veste egli deve fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l’esistenza di mezzi di registrazione e circa la successiva diffusione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli informativi. Nel corso della seduta il Presidente assicura il rispetto della disciplina di cui al presente articolo e, in ogni momento, vigila sul corretto trattamento dei dati.
9. Nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ciascun consigliere, in occasione del proprio intervento, ha il diritto di manifestare al Presidente del Consiglio il proprio dissenso alla ripresa e alla divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest’ultimo caso l’intervento e/o la dichiarazione del Consigliere dovrà essere registrato senza ripresa identificativa.
10. Nell’eventualità che, pur non sussistendo i presupposti dell’art. 34 in materia di seduta segreta, vi siano elementi per ritenere che la video-diffusione dei lavori consiliari sia in contrasto con i principi fondamentali in materia di trattamento dei dati personali (specificatamente dai sensibili e giudiziari), il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo, preventivamente invita il dichiarante ad omettere il riferimento a tali dati e, ove ciò non sia possibile, dispone che la video ripresa sia interrotta.
11. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.


ART. 34 - Adunanze segrete.
1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche salvo i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone.
2. Le sedute del Consiglio sono segrete quando sono posti in discussione argomenti riguardanti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato o che comunque comportino valutazioni sulle qualità delle persone.
3. Se durante la trattazione di una questione in seduta pubblica si instauri una discussione in merito alla qualità o capacità di alcune persone o quando vi siano motivi di ordine morale o di particolare interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i cittadini, la continuazione in forma pubblica, su proposta motivata del Presidente o di uno o più consiglieri ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, il Presidente fa sgomberare la sala consiliare facendo continuare i lavori consiliari in forma segreta.
4. Di tale fatto, viene fatta opportuna annotazione nel verbale da parte del Segretario comunale.
5. Durante la seduta segreta possono rimanere in sala consiliare oltre ai componenti il Consiglio comunale, il Segretario comunale, chi collabora con lo stesso, il Vigile urbano e persone autorizzate dal Presidente; per tutti i presenti nella sala consiliare, sull'argomento trattato, vige il dovere del segreto d'ufficio.

 


CAPO III - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 35 - Questioni emergenti dal dibattito
1. Durante la discussione si possono avere:
a) questioni preliminari;
b) questioni sospensive.
c) proposte di emendamenti.
2. Le questioni preliminari dovranno essere poste ai voti prima dell'argomento principale.
- per questione preliminare si intende la richiesta fatta da un Consigliere per decidere se sia o meno il caso di deliberare sull'argomento in trattazione.
- per questione sospensiva si intende la proposta fatta da un Consigliere per decidere se sia o meno il caso di sospendere o rinviare il voto deliberativo per un determinato tempo.
- per emendamenti si intendono le proposte di aggiunte o di modificazioni all'argomento in discussione.


ART. 36 - Comportamento dei consiglieri
1. Il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, nei loro interventi sono tenuti ad osservare un linguaggio ed un comportamento corretti e rispettosi sia delle persone che del Consiglio comunale.
2. Ciascun consigliere non può prendere la parola, per ciascun argomento, per più di due volte.
3. Il Presidente, il Sindaco e l'Assessore delegato, autorizzati quest'ultimi dal Presidente, possono prendere la parola in qualsiasi momento della discussione per controbattere alle argomentazioni addotte dal consigliere relatore.
4. Ogni consigliere parla dal suo posto rivolgendosi al Consiglio, deve sempre attenersi all'argomento in discussione usando conveniente brevità.
5. Il consigliere che intende parlare deve farne richiesta al Presidente, dopo che questi ha brevemente illustrato la proposta di provvedimento.
6. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i consiglieri; ove essi avvengano il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo od alla discussione, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
7. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al presente regolamento.
8. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione, nel caso in cui il consigliere divaghi dalla discussione il Presidente è tenuto a richiamarlo invitandolo a rimanere nell'argomento, qualora persista nel divagare il Presidente può decidere di inibirlo a continuare a parlare.
9. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o ingiuriose, il Presidente lo richiama; se il consigliere persiste nella trasgressione il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'argomento.


ART. 37 - Comportamento del pubblico
1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio, nell’apposita area allo stesso riservata, deve tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal consiglio.
2. Il presidente può richiedere, per giustificati motivi, l'intervento della forza pubblica.
3. Quando da parte di persone che assistono all’adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente esortate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l’allontanamento dalla sala fino al termine dell’adunanza.


ART. 38 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula.
1. Il Presidente, per le esigenze del consiglio, o su richiesta del segretario comunale, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant’altro risulti necessario.
2. Può, altresì, invitare consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell’amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti, anche su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.

 

 

CAPO IV - ORDINE DEI LAVORI

ART. 39 - Fatto personale
1. Costituisce fatto personale l'essere accusato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di controdedurre in merito.
3. Qualora il Presidente ritenga fondate le argomentazioni addotte in merito al comportamento contestato da parte del consigliere ha facoltà, sentiti i capigruppo consiliari in una apposita riunione, di far nominare dal Consiglio una Commissione, composta da tre consiglieri, di cui almeno un facente parte della minoranza, che indaghi e riferisca sulla fondatezza o meno dell'accusa.
4. La Commissione riferisce per iscritto al Consiglio comunale entro il termine assegnatole.
5. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

 


CAPO V - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - VERBALE

ART. 40 - La partecipazione del segretario all’adunanza.
1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale redigendo i processi verbali facendosi coadiuvare, nel caso lo ritenga necessario, dal Vice Segretario o da impiegato da Lui incaricato.
2. E' tenuto a coadiuvare il Presidente nella costante verifica del quorum necessario allo svolgimento dei lavori consiliari, trascrivendo su apposito verbale ogni variazione di presenza intervenuta durante lo svolgimento dei lavori stessi.
3. Il Segretario, su richiesta del Presidente o del Sindaco, fornisce chiarimenti ed ogni utile informazione in merito ai provvedimenti posti in discussione.


ART. 41 - Il verbale dell’adunanza - Redazione e firma
1. Il verbale dell'adunanza costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare.
2. Deve riportare tutti i punti principali della discussione, i presupposti di fatto e di diritto che hanno concorso a determinare la decisione, il sunto del dispositivo della deliberazione, il numero dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli, contrari e degli astenuti, annotandone i nominativi.
3. Dovrà inoltre indicare se la seduta abbia avuto luogo in forma segreta o pubblica e se la votazione sia stata effettuata a scrutinio segreto o palese.
4. Su richiesta dei consiglieri, alcuni punti essenziali degli interventi possono essere integralmente riportati oppure può essere allegato al verbale stesso l'intervento scritto redatto dal consigliere richiedente.
5. Il Segretario comunale, avvalendosi degli uffici e del supporto tecnico atto alla registrazione integrale, cura la verbalizzazione delle sedute. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale e trasmessi ai capigruppo consiliari in occasione di una successiva convocazione del consiglio comunale. I verbali devono essere inseriti all'ordine del giorno di un successivo Consiglio comunale per l'approvazione. In ogni caso, in sede di riunione consiliare, i consiglieri possono ottenere la verbalizzazione di eventuali rettifiche o precisazioni.

 

CAPO VI - LE VOTAZIONI

ART. 42 - Modalità generali
1. Il Presidente, terminato il dibattito, dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta di provvedimento.
2. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Prima di ogni votazione il Presidente, con l'ausilio del Segretario comunale, è tenuto a verificare il numero dei consiglieri presenti in aula.
4. Le votazioni hanno luogo in forma palese con la sola eccezione di quelle riguardanti persone, che devono essere effettuate a scrutinio segreto.
5. La votazione palese è fatta per alzata di mano; tuttavia, su richiesta di almeno tre consiglieri, il Consiglio può disporre diversamente.
6. In caso di chiamata per appello nominale l'ordine di chiamata è stabilito dal Presidente.
7. La votazione segreta, in caso di nomine, è sempre fatta con scheda, siglata dal segretario comunale.
8. Gli scrutatori assistono il Presidente nello spoglio dei voti e con Lui accertano il risultato della votazione.
9. L'esito della votazione è proclamato dal Presidente che provvederà ad individuare il numero dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.


ART. 43 - Esito delle votazioni
1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un «quorum» speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

 

 
 
PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l’esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all’albo comunale per ulteriori 15 giorni.
3. Vengono abrogati i precedenti provvedimenti che disciplinano il funzionamento del consiglio comunale.


ART. 45 - Riserva di legge e di Statuto
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento saranno applicate le disposizioni legislative e statutarie vigenti.


ART. 46 - Diffusione
1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente del consiglio al Sindaco, agli Assessori e ai consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata, a cura del sindaco neoeletto, ai consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell’elezione.