Zone non servite da fognatura pubblica
Le abitazioni site in zone non servite da fognatura nera consortile devono essere autorizzate dal Comune allo scarico per le acque domestiche o assimilabili. Alla richiesta di autorizzazione va allegato un progetto che deve essere redatto da un professionista abilitato.
L'autorizzazione allo scarico ha validità di 4 (quattro) anni dalla data del rilascio (ai sensi dell’art. 124, comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152) e, come stabilito all’articolo 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del “Piano di Tutela delle Acque” approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009, si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e, più in generale, delle caratteristiche dello scarico. L’autorizzazione dovrà essere rivista qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo.
Pertanto non è necessario richiedere il rinnovo allo scadere dei quattro anni. Vanno comunque rispettate tutte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione (pulizia regolare delle vasche, ecc.) e quelle impartite con l'autorizzazione originaria.
Modulistica
La richiesta di autorizzazione, tutti gli allegati e l'elenco delle piante adatte alla fitodepurazione sono reperibili nella sezione Il Comune / Modulistica / Ambiente.
All'istanza, vanno allegati:
- richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilabili
- modello A - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con allegata fotocopia del documento di identità.
- modello B – Dichiarazione di fine lavori con allegata fotocopia del documento di identità.
Normativa di riferimento
- Decreto Legislativo 152/2006
- Legge Regionale n° 33 del 16.04.1985 “Norme per la tutela dell’ambiente”
- Piano Regionale di Risanamento delle Acque, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n° 962 del 01.09.1989.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 30 luglio 1999 “Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante”.
- Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2009 – Norme in materia ambientale.