Giudice di pace
Il Giudice di Pace è un magistrato onorario “di base” che ha competenze civili e/o penali, ed è stato istituito nel 1995.
In sede civile:
il giudice di pace ha in primis il compito di conciliare le parti che chiedono il suo intervento, questo indipendentemente dal valore della causa.
Nel merito gli sono attribuite le cause:
- fino ad un valore di 5.000 euro in tutte le materie, salvo alcune specifiche attribuite in via esclusiva ad altri giudici;
- di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria (multe) in materia di circolazione di veicoli o natanti;
- di opposizione a sanzioni amministrative in molte materie se di importo inferiore a € 15.493,71;
- in via esclusive in alcune materie quali quelle relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, quelle relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi condominiali, e quelle tra proprietari di abitazioni in materia di immissioni (fumo, rumori, ecc.) oltre la normale tollerabilità.
In sede penale:
il Giudice di Pace è competente per una serie di reati specificamente attribuiti allo stesso dalla legge, e che non comportino la pena detentiva, ma una pena pecuniaria o al massimo una pena sostitutiva di una pena detentiva.
Fra di essi, per esempio:
- percosse e le lesioni;
- omissione di soccorso;
- ingiuria e la diffamazione;
- danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.
Al Giudice di Pace è inoltre attribuita competenza amministrativa non giurisdizionale, ed è quindi possibile presso il suo ufficio:
- asseverare con il giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione;
- richiedere la certificazione di conformità di atti in possesso dell'utente;
- richiedere l'autentica della firma su atti da produrre alla pubblica amministrazione;
- fare una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà o di certificazione;
- autenticare la firma, direttamente da un Giudice di Pace, per la richiesta di referendum.
NON è possibile rivolgersi al giudice di pace (riportiamo qualche casistica), per:
- richiedere consulenze e pareri;
- far invitare, per iscritto o oralmente, una persona a non tenere comportamenti dannosi o comunque molesti;
- trattare divorzi o separazioni;
- dirimere questioni in materia di lavoro, tasse o tributi;
- verificare il corretto comportamento della P.A. nei confronti del cittadino.
Per le cause di valore inferiore ad euro 516,46 si pùo stare in giudizio senza un avvocato; anche per importi superiori con l'autorizzazione del giudice in considerazione del tipo di causa.
Inoltre anche daventi al Giudice di Pace se ne ricorrono i presupposti le persone che non hanno i mezzi per un avvocato possono ottenere il gratuito patrocinio, ovverosia il patrocinio di un legale a spese dello Stato (informazioni presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia).
Normativa di riferimento (principale)
Legge n. 374, 1991 (Istituzione del Giudice di Pace)
Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468).
Territorio di competenza
Campagna Lupia; Campolongo Maggiore; Camponogara; Cavallino-Treporti; Cavarzere; Ceggia; Chioggia; Cona; Dolo; Eraclea; Fiesso d'Artico; Fossalta di Piave; Fossò; Jesolo; Marcon; Martellago; Meolo; Mira; Mirano; Musile di Piave; Noale; Noventa di Piave; Pianiga; Quarto d'Altino; Salzano; San Donà di Piave; Santa Maria di Sala; Scorzè; Spinea; Stra; Torre di Mosto; Venezia; Vigonovo;
Informazioni dettagliate sono reperibili nei siti internet https://gdp.giustizia.it/sigp/?idufficio=0270420156